Come ottenere la cittadinanza italiana

Con la legge 15 luglio 2009 n. 94 sono state introdotte alcune novità riguardo ai requisiti necessari per ottenere la cittadinanza italiana.

Per le richieste di concessione della cittadinanza per matrimonio di un coniuge straniero con cittadino italiano, si passa da sei mesi a due anni di residenza legale (iscrizione anagrafica) o tre anni se residente all’estero. Tale termine è ridotto ad 1 anno in presenza di figli, anche adottivi. [Vedi la circolare n. 13074 del 7 ottobre 2009].

In passato nel caso di separazione dei coniugi, il riconoscimento della cittadinanza permaneva, perché era sufficiente essere in possesso dei requisiti al momento della presentazione della domanda.  Adesso, nel caso di presentazione dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana alla Prefettura competente in cui interviene lo scioglimento del matrimonio o la separazione dei coniugi, l’istanza verrà rigettata poiché è stato stabilito che il rapporto di coniugio deve permanere fino all’adozione del provvedimento di riconoscimento da parte del Ministero dell’Interno.

Nel caso in cui vi è la separazione dei coniugi e successivamente interviene una riconciliazione tra il richiedente straniero e il coniuge italiano, bisogna redigere apposita dichiarazione nell’atto di matrimonio, e in questo caso, i termini previsti per la concessione della cittadinanza dovranno essere conteggiati ex novo a partire dalla data della riconciliazione. [Vedi la circolare n. 6415 del 17 maggio 2011].

Un’altra importante novità è che non sarà più possibile auto-certificare lo stato di famiglia, la residenza. Pertanto, il possesso dei requisiti deve essere certificato attraverso il supporto di documentazione (i certificati). Lo stesso vale anche per i cittadini comunitari.

Viene introdotto, infine, il versamento di un contributo pari a 200 € per le nuove istanze.

Ecco i documenti da allegare al modulo per la presentazione della richiesta di cittadinanza:
– estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità (per i cittadini romeni e moldavi vale il certificato di nascita apostillato e tradotto in lingua italiana da un traduttore iscritto all’Albo);
– certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza;
– titolo di soggiorno;
– atto integrale di matrimonio (per i cittadini romeni e moldavi, se non sposati con un cittadino italiano,  vale il certificato di matrimonio apostillato e tradotto in lingua italiana da un traduttore iscritto all’Albo);;
– stato di famiglia;
– certificato storico di residenza;
– certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
– certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide;
– ricevuta di versamento del contributo di € 200,00.

Spero che l’articolo sia stato esauriente. Nel caso in cui avete già inoltrato la domanda per la cittadinanza, potete consultare on line lo stato della pratica cliccando sull’immagine di qua sotto

immigrazione_consulta_stato_pratica_cittadinanza

 

 

 

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