Chi può ottenere la cittadinanza italiana?

 

La cittadinanza italiana

Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.

I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:

• la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello “ius sanguinis”);

• l’acquisto “iure soli” (per nascita sul territorio) in alcuni casi;

• la possibilità della doppia cittadinanza;

• la manifestazione di volontà per acquisto e perdita;

Acquisto della cittadinanza

La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:

1. Cittadinanza per filiazione (“ius sanguinis”)

L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis, già presente nella previgente legislazione, come principio cardine per l’acquisto della cittadinanza mentre lo ius soli resta un’ipotesi eccezionale e residuale.

Nel dichiarare esplicitamente che anche la madre trasmette la cittadinanza, l’articolo recepisce in pieno il principio di parità tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello status civitatis.

Riconoscimento del possesso della cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato in Paesi ove vige lo ius soli.

La legge del 1912, sebbene all’art. 1 confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita già stabilito nel codice civile del 1865, all’art. 7 intese garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un’importante eccezione al principio dell’unicità della cittadinanza.

L’art. 7 della legge 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di italiano nato in uno Stato estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all’interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all’estero.

Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell’unicità di cittadinanza, anche a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre, sancito in via ordinaria dall’art. 12 della medesima legge n. 555\1912.

Le condizioni richieste per tale riconoscimento si basano perciò, da un lato sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l’avo emigrato) e, dall’altro, sulla prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell’avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).

Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana, le stesse sono state puntualmente formalizzate nella circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della legge n. 91/1992.

L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente.

La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati:

accertare che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (non ci sono limiti di generazioni); accertare che l’avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un’eventuale naturalizzazione dell’avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera; comprovare la discendenza dall’avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale. A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione; attestare che né l’istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.

Il richiedente ha l’onere di presentare l’istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.

L’istanza deve essere presentata all’Ufficio consolare nell’ambito della cui circoscrizione risiede lo straniero originario italiano.

2. Cittadinanza per nascita sul territorio italiano  (“ius soli”)

Acquista la cittadinanza italiana:

– colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini (art. 1, comma 1, lettera b legge n. 91/92);

– il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza (art. 1, comma 2 legge n. 91/92).

3. Acquisto della cittadinanza durante la minore età

Particolare attenzione è riservata dalla legge n. 91/92 all’acquisto della cittadinanza durante la minore età a seguito di:

a) riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione;

b) adozione;

c) naturalizzazione del genitore.

a) Cittadinanza per riconoscimento o per dichiarazione giudiziale della filiazione  

È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (art. 2, comma 1 legge n. 91/92).

In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volontà in tal senso, attraverso una ”elezione di cittadinanza” (art. 2, comma 2 legge n. 91/92).

In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 (Regolamento di attuazione della legge n. 91/92) la dichiarazione di elezione della cittadinanza di cui all’art. 2, comma 2 della legge deve essere corredata dei seguenti atti:

– atto di nascita (ai fini dell’esatta individuazione dell’interessato);

– atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o la maternità;

– certificato di cittadinanza del genitore.

Detti ultimi atti costituiscono il presupposto per richiedere il beneficio in esame.

E’ da osservare, infine, che la dichiarazione giudiziale di riconoscimento potrebbe essere stata effettuata all’estero: in questo caso il computo del periodo di un anno per rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve effettuarsi dalla data in cui viene reso efficace in Italia il provvedimento straniero.

b) Cittadinanza per adozione

Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana ovvero, in caso di adozione pronunciata all’estero, mediante provvedimento dell’Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile.

Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione.

c) Per naturalizzazione dei genitori

Secondo l’art. 14 della legge 91/92 “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza”.

L’acquisto interviene, quindi, avviene automaticamente alla sola condizione della convivenza e sempre che si tratti di un soggetto minorenne secondo l’ordinamento italiano.

Perché il genitore divenuto italiano possa trasmettere il nostro status civitatis al figlio, occorrono pertanto che ricorrano tre condizioni:

il rapporto di filiazione; la minore età del figlio; la convivenza con il genitore.

L’art. 12 del D.P.R. n. 572/93 ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.

4. Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge

La fattispecie, regolata dall’art. 4 della legge n. 91/92, si riferisce ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano. Per la relativa disciplina si rinvia, pertanto, al Ministero dell’Interno.

5. Cittadinanza per matrimono con cittadino/a italiano/a

L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91/92.

Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:

in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio; all’estero: tre anni dopo il matrimonio. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi; validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto; assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici; assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato); assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

La domanda di acquisto della cittadinanza, indirizzata al Ministro dell’Interno, va presentata, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare territorialmente competente utilizzando l’apposito modulo che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto. Ove il richiedente sia un cittadino extracomunitario la firma deve essere autenticata dall’Ufficio consolare che riceve la domanda.

In caso di istanza presentata all’estero, il richiedente deve allegare la seguente documentazione legalizzata e tradotta:

atto di nascita completo di tutte le generalità, ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dall’Autorità diplomatico-consolare del Paese di origine nella quale si indicano le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell’istante; certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza; certificato di residenza o documento equipollente; estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal Comune italiano presso il quale è stato iscritto o trascritto il relativo atto (non certificato o copia dell’atto di matrimonio); certificato di cittadinanza italiana del coniuge in bollo; copia del passaporto (munita di traduzione ufficiale in lingua italiana, ove il documento non contenga indicazioni redatte, oltre che nella lingua originale, anche in lingua inglese o francese), autenticata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare dello Stato che lo ha rilasciato; certificato di stato di famiglia, in bollo. Ricevuta del pagamento del contributo di 200 euro.

In base all’art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 572/93 è facoltà del Ministero dell’Interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

Si ricorda che, ai sensi della direttiva del Ministro dell’Interno del 7 marzo 2012, a partire dal 1° giugno 2012 la competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta:- al Prefetto per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia;

– al Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all’estero;

– al Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

I seguenti atti: estratto dell’atto di matrimonio, certificato di stato di famiglia, certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da ultimo dalla legge 183/2011.

Il richiedente cittadino di un Paese non aderente all’Unione Europea può essere esonerato dalla presentazione dell’estratto dell’atto di matrimonio, del certificato di stato di famiglia e del certificato di cittadinanza italiana del coniuge, qualora tali atti siano già in possesso della Rappresentanza diplomatico consolare. A tal fine è necessario che:

a. il richiedente dichiari nella domanda che l’estratto dell’atto di matrimonio, il certificato di stato di famiglia e il certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono già in possesso dell’Ufficio consolare, indicando il Comune italiano dove l’atto è stato trascritto, la data di celebrazione del matrimonio e, ove in suo possesso, gli estremi della trascrizione;

b. l’Ufficio consolare attesti che i dati riportati dall’istante nella domanda sono stati verificati e corrispondono ai suddetti atti in possesso della Sede.

Si suggerisce ad ogni buon fine di consultare il sito web della Rappresentanza competente per residenza.

6. Acquisto per residenza

L’art. 9 della legge contempla l’istituto della concessione della cittadinanza italiana mediante Decreto del Presidente della Repubblica, prevedendo modalità differenziate in considerazione di specifici requisiti degli aspiranti e graduando il periodo di residenza legale occorrente per legittimare la proposizione della relativa istanza.

In via ordinaria viene richiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno 10 anni per gli stranieri non comunitari (art. 9, lett. f), ma numerosi sono i casi per i quali il periodo di residenza occorrente è inferiore:

– 3 anni di residenza legale: per lo straniero di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati italiani per nascita o per lo straniero nato in Italia e ivi residente;

– 4 anni per il cittadino di uno Stato aderente alle Comunità Europee;

– 5 anni di residenza legale successivi all’adozione per lo straniero maggiorenne; successivi al riconoscimento dello status per l’apolide o il rifugiato politico.

Non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni (lettera c dell’art. 9).

Riferendosi ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano, si rinvia per la relativa disciplina al Ministero dell’Interno.

7. Concessione della cittadinanza per meriti speciali

Il secondo comma dell’art. 9 dispone che la cittadinanza italiana può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

L’avvio della procedura non richiede un atto di impulso del soggetto interessato, ma necessita di una proposta avanzata da enti, personalità pubbliche, associazioni ecc. che comprovino una diffusa valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all’eventuale destinatario.

La procedura prevede l’acquisto dei pareri degli Organismi di sicurezza e, per i residenti in Italia, della Prefettura del luogo di residenza.

E’ comunque necessario acquisire la dichiarazione di assenso dell’interessato all’acquisto della cittadinanza.

Anche in questa ipotesi di acquisto, il decreto presidenziale di concessione della cittadinanza italiana non ha efficacia se l’interessato, ove residente all’estero, non presti, davanti all’Ufficio Consolare competente, il giuramento di fedeltà alla Repubblica previsto dall’art. 10 della legge.

Il conseguimento del nostro status civitatis decorrerà dal giorno successivo a quello del giuramento.

8. Riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali

Legge 14 dicembre 2000, n. 379

La dichiarazione tesa a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore delle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero austro-ungarico e ai loro discendenti ai sensi della legge 379/2000 poteva essere resa entro il 20 dicembre 2010 davanti all’Ufficio consolare italiano se il richiedente risiedeva all’estero oppure davanti all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiedeva in Italia.

Le dichiarazioni presentate nei termini sono esaminate da una commissione interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. Qualora il parere sia favorevole il Ministero dell’Interno rilascia un nulla osta al riconoscimento.

I requisiti necessari per il riconoscimento della cittadinanza italiana sono:

– nascita e residenza dell’avo nei territori già appartenenti all’Impero austro-ungarico e acquisiti dall’Italia alla fine della prima guerra mondiale in attuazione del Trattato di San Germano;

– emigrazione all’estero dell’avo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 1867 e il 16 luglio 1920.

Legge 8 marzo 2006, n. 124

Prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore:

1 dei connazionali residenti dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia, che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tali territori furono ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza dei trattati di Parigi del 10 febbraio 1947, e ai loro discendenti;

2 dei connazionali residenti sino al 1977 nella zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tale territorio venne ceduto alla Repubblica Jugoslava in forza del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, e ai loro discendenti.

L’istanza va presentata all’Ufficio consolare italiano se il richiedente risiede all’estero o al Comune se risiede in Italia.

Occorre distinguere due distinte categorie di beneficiari

A. Soggetti destinatari dell’art.19 del Trattato di Pace di Parigi, in quanto già residenti nei territori ceduti nel 1947.

Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 17 bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91/92, sono allegati all’istanza di riconoscimento i seguenti documenti:

a) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;

b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

c) certificato di attuale residenza;

d) certificazione o documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10.6.1940 nei territori ceduti all’ex Repubblica Federativa Socialista Jugoslava;

e) certificazione dalla quale risulti che l’interessato alla data del 15.9.1947 – data di entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi – era cittadino italiano (oppure documentazione equipollente quale foglio matricolare, passaporto, ecc.);

f) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;

g) ogni altra utile documentazione comprovante la lingua usuale dell’interessato (ad esempio copia di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana, pagelle scolastiche, ecc.). I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art. 19 del succitato Trattato di Pace di Parigi, che intendono avvalersi dell’art.17-bis, comma 1, lett. b), allegheranno all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana i seguenti documenti:

certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f-g;

certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;

certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane;

ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane.

B. Soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’art. 3 del Trattato di Osimo, già residenti nel territorio della zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste

Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 17 bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91/92, allegheranno all’istanza di riconoscimento i seguenti documenti:

a) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;

b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

c) certificato di residenza attuale;

d) certificazione o documentazione idonea a comprovare la loro residenza e la cittadinanza italiana alla data del 3 aprile 1977 (data di entrata in vigore del Trattato di Osimo);

e) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato e ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;

f) ogni utile documentazione comprovante l’appartenenza al gruppo etnico italiano come previsto dal succitato art. 3.

I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art.3 del Trattato di Osimoallegheranno all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art.17-bis, comma 1 lett. b), i seguenti documenti:

certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f;

certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;

certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza della lingua e cultura italiane in capo ai richiedenti;

ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza della lingua e cultura italiane.

Sulle domande si esprime una commissione interministeriale istituita presso il Ministero dell’Interno il quale rilascia un nulla osta qualora il parere sia favorevole.

Perdita della cittadinanza

Il cittadino italiano può perdere la cittadinanza automaticamente ovvero per rinuncia formale.

A. Perde la cittadinanza automaticamente:

1. il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell’esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano (art. 12, comma 1 legge n. 91/92);

2. il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato (art. 12, comma 2 legge n. 91/92);

3. l’adottato in caso di revoca dell’adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 3 legge n. 91/92) .

B. Perde la cittadinanza a condizione che vi rinunci formalmente:

1. l’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, sempre che detenga o riacquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 4 legge n. 91/92);

2. il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza (art. 11 legge n. 91/92);

3. il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un’altra cittadinanza (art. 14 legge n. 91/92).

La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza è resa, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare competente. Essa deve essere corredata della seguente documentazione:- atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;

– certificato di cittadinanza italiana;

– documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;

– documentazione relativa alla residenza all’estero, ove richiesta.

Il minorenne NON perde la cittadinanza italiana se uno o entrambi i genitori la perdono o riacquistano una cittadinanza straniera.

Le donne che dopo il 1° gennaio 1948 abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera per matrimonio con cittadini stranieri o per naturalizzazione straniera del marito nato italiano NON hanno perso la cittadinanza italiana. Al fine di consentire le necessarie annotazioni a margine degli atti di stato civile, è necessario che le donne interessate (o i loro discendenti) manifestino ai competenti uffici consolari la volontà di mantenerla, mediante una dichiarazione di possesso ininterrotto.

Doppia cittadinanza

A partire dal 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 91/92) l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente (art. 11 legge n. 91/92), salvo disposizioni di accordi internazionali.

La denuncia da parte dello Stato italiano della Convenzione di Strasburgo del 1963 comporta che, a decorrere dal 4 giugno 2010, non si verifichi più la perdita automatica della cittadinanza italiana per i cittadini che si naturalizzano nei Paesi firmatari della stessa (a seguito della denuncia di Svezia, Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo, risultano attualmente firmatari l’Austria, la Danimarca, la Norvegia e i Paesi Bassi).

Riacquisto della cittadinanza

1. La disciplina del riacquisto della cittadinanza è contenuta nell’art. 13 della legge 91/92. Si segnala in particolare che il cittadino, residente all’estero, che ha perso la cittadinanza può riacquistarla ai sensi del comma 1, lettera c), previa apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa;

2. Le donne sposate con stranieri prima del 1° gennaio 1948, che – in virtù del matrimonio – abbiano acquisito automaticamente la cittadinanza del marito, hanno perso la cittadinanzaitaliana e possono riacquistarla, anche se residenti all’estero, con una dichiarazione. La dichiarazione di riacquisto della cittadinanza è resa, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare competente.

Essa deve essere corredata della seguente documentazione:

-atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;

-documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;

-documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;

-certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.

Semplificazione amministrativa

Si ricorda che alla luce degli artt. 43, comma 1, 46 e 47 del DPR 445/2000 (come novellato dalla legge 183/2011) e con i limiti di cui all’art. 3 del citato DPR, le amministrazioni pubbliche italiane sono tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni, i dati e i documenti che siano già in possesso della Pubblica Amministrazione, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Pertanto, in caso di istanze, di acquisto o di rinuncia della cittadinanza presentate da cittadini italiani, UE o extra-UE regolarmente soggiornanti in Italia gli stessi non dovranno produrre certificati riportanti informazioni o dati già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana ma dovranno semplicemente riportare nella domanda tutti gli elementi indispensabili per il reperimento di tali informazioni o dati.

Costi

A decorrere dall’8 agosto 2009, le istanze o le dichiarazioni concernenti l’elezione, l’acquisto, il riacquisto, la rinuncia o la concessione della cittadinanza italiana sono soggetti al pagamento di un contributo di 200 euro. A decorrere dall’8 luglio 2014 tutte le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne sono soggette al pagamento di un diritto per il trattamento della domanda di 300 Euro.

 

Fonte: FARNESINA – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri

Per i comunitari la disciplina è prevista dal D.Lgs. 30 del 2007

ISCRIZIONE DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA.

Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ha previsto che i cittadini dell’Unione europea che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi debbano iscriversi all’anagrafe della popolazione residente, presso il comune.
In quella sede i cittadini dell’Unione dovranno dichiarare il luogo in cui dimorano e presentare, oltre al documento d’identità, i documenti che dimostrano il loro diritto a soggiornare in Italia: i lavoratori dovranno esibire la documentazione attestante lo svolgimento di un’attività lavorativa; coloro che non lavorano dovranno dichiarare di possedere le risorse economiche sufficienti al soggiorno ed esibire una polizza sanitaria; gli studenti dovranno dimostrare di seguire un corso di studi, oltre a dichiarare il possesso delle risorse economiche per il soggiorno e mostrare la polizza di copertura sanitaria.
I familiari, a loro volta cittadini dell’Unione, dovranno documentare il rapporto di parentela.
Il comune al momento della richiesta d’iscrizione rilascia agli interessati un documento che attesta l’avvio del procedimento d’iscrizione, e alla sua conclusione rilascia un attestato d’iscrizione anagrafica.
Dopo cinque anni di soggiorno il cittadino dell’Unione può chiedere al comune l’attestazione di soggiorno permanente.

ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEGLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea per iscriversi all’anagrafe devono esibire il permesso di soggiorno e il passaporto in corso di validità.

Fonte: dipartimento Affari interni e territoriali
Ultimo aggiornamento: 13.3.2014

CITTADINANZA PER RESIDENZA

E’ possibile richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana se si risiede in Italia da un certo periodo.

REQUISITI:

per gli stranieri non comunitari occorrono 10 anni di residenza continua in Italia, per i comunitari solo 4 anni; tutti devono dimostrare di avere avuto un reddito superiore a 8500 €/anno per gli ultimi tre anni (è possibile cumulare il reddito con i membri della propria famiglia)

i figli minorenni, se risiedono in Italia al momento della concessione della cittadinanza dei genitori, la ricevono contemporaneamente, la loro richiesta è collegata automaticamente

COME SI FA LA RICHIESTA?

Per ottenere la cittadinanza italiana occorre compilare l’apposito modulo (Mod B)  e presentarlo in prefettura. Ogni Prefettura stabilisce proprie modalità

 

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Care este diferenţa dintre domiciliu şi reşedinţă?

Adeseori se face confuzie între “domiciliu” şi “reşedinţă”. Din această cauză apar diverse variaţiuni pe această temă în scopul nobil de a aduce lămuriri suplimentare, ca: “domiciliu permanent“, “reşedinţă permanentă, “domiciliu stabil“, “domiciliu flotant” etc.

Din fericire există un text de lege care clarifică lucrurile,  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului numărul 97 din 2005 (aprobată ulterior printr-o lege), unde putem găsi definiţii pentru ambii termeni.

Iată cele mai importante prevederi din această ordonanţă referitoare la subiectul nostru:

–  cetăţenii români nu pot avea în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi/sau o singură reşedinţă. În cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele;

–  domiciliul persoanei fizice este la adresa la care aceasta declară că are locuinţa principală;

–  reşedinţa este adresa la care persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu.

Aşadar, după cum se poate observa din lectura definiţiilor de mai sus, nu există domiciliu permanent şi altul de sezon. Atunci când o persoană are încheiat un contract de locaţie (chirie) pentru un apartament, în fapt respectiva persoană are reşedinţa la adresa apartamentului închiriat, iar nudomiciliu flotant ori domiciliu temporar. Domiciliul persoanei rămâne cel trecut în cartea de identitate.

Come ottenere la cittadinanza italiana

Con la legge 15 luglio 2009 n. 94 sono state introdotte alcune novità riguardo ai requisiti necessari per ottenere la cittadinanza italiana.

Per le richieste di concessione della cittadinanza per matrimonio di un coniuge straniero con cittadino italiano, si passa da sei mesi a due anni di residenza legale (iscrizione anagrafica) o tre anni se residente all’estero. Tale termine è ridotto ad 1 anno in presenza di figli, anche adottivi. [Vedi la circolare n. 13074 del 7 ottobre 2009].

In passato nel caso di separazione dei coniugi, il riconoscimento della cittadinanza permaneva, perché era sufficiente essere in possesso dei requisiti al momento della presentazione della domanda.  Adesso, nel caso di presentazione dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana alla Prefettura competente in cui interviene lo scioglimento del matrimonio o la separazione dei coniugi, l’istanza verrà rigettata poiché è stato stabilito che il rapporto di coniugio deve permanere fino all’adozione del provvedimento di riconoscimento da parte del Ministero dell’Interno.

Nel caso in cui vi è la separazione dei coniugi e successivamente interviene una riconciliazione tra il richiedente straniero e il coniuge italiano, bisogna redigere apposita dichiarazione nell’atto di matrimonio, e in questo caso, i termini previsti per la concessione della cittadinanza dovranno essere conteggiati ex novo a partire dalla data della riconciliazione. [Vedi la circolare n. 6415 del 17 maggio 2011].

Un’altra importante novità è che non sarà più possibile auto-certificare lo stato di famiglia, la residenza. Pertanto, il possesso dei requisiti deve essere certificato attraverso il supporto di documentazione (i certificati). Lo stesso vale anche per i cittadini comunitari.

Viene introdotto, infine, il versamento di un contributo pari a 200 € per le nuove istanze.

Ecco i documenti da allegare al modulo per la presentazione della richiesta di cittadinanza:
– estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità (per i cittadini romeni e moldavi vale il certificato di nascita apostillato e tradotto in lingua italiana da un traduttore iscritto all’Albo);
– certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza;
– titolo di soggiorno;
– atto integrale di matrimonio (per i cittadini romeni e moldavi, se non sposati con un cittadino italiano,  vale il certificato di matrimonio apostillato e tradotto in lingua italiana da un traduttore iscritto all’Albo);;
– stato di famiglia;
– certificato storico di residenza;
– certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
– certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide;
– ricevuta di versamento del contributo di € 200,00.

Spero che l’articolo sia stato esauriente. Nel caso in cui avete già inoltrato la domanda per la cittadinanza, potete consultare on line lo stato della pratica cliccando sull’immagine di qua sotto

immigrazione_consulta_stato_pratica_cittadinanza

 

 

 

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L’Apostille

Dato il numero di rilevante di richieste di apposizione dell’Apostille su documenti che non sono stati rilasciati da un’autorità italiana ma estera, ho deciso di inserire un articolo di chiarimenti trovato sul sito del Ministero degli Affari Esteri inoltre, per rendere ancora più chiaro di cosa si tratto, rimando alla pagina del mio sito dove potete anche visualizzare alcuni esempi di Apostille: http://www.copilau.com/apostille_esempi.html

“Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un’altra formalità: l’apposizione della “postilla” (o apostille).
Pertanto, una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato – e indicata per ciascun Paese nell’atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) – per ottenere l’apposizione dell’apostille sul documento. Così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia.
I Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell’Aja sono:

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Bielorussia, Belgio, Belize, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei-Darussalam, Bulgaria, Capo Verde, Cina (Hong Kong), Cina (Macao), Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Corea del Sud, Danimarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Honduras, India, Irlanda, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Italia, Kazakhstan, Kirghizistan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Namibia, Nuova Zelanda, Niue, Norvegia, Oman, Panama, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Domenicana, Romania, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome e Principe, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraine, Ungheria, USA, Vanuatu, Venezuela

L’elenco delle autorità competenti all’apposizione dell’apostille per ciascuno dei sopra indicati Stati è disponibile sul sito della Conferenza de l’Aja di diritto internazionale privato: http://www.hcch.net/.”

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La traduzione giurata – asseverazione

Una traduzione giurata dal romeno all’italiano o dall’italiano al romeno è una traduzione elaborata dal traduttore giurato con l’apposizione in calce del timbro, della firma (convalidante) e della dichiarazione attestante che la traduzione è stata eseguita in modo completo e corretto al solo scopo di far conoscere la verità (il giuramento).  I tribunali riconoscono le traduzioni giurate solo di traduttori in possesso di qualifiche o competenze dimostrabili.

Una traduzione giurata dal romeno all’italiano o dall’italiano al romeno è una traduzione elaborata dal traduttore giurato con l’apposizione in calce del timbro, della firma (convalidante) e della dichiarazione attestante che la traduzione è stata eseguita in modo completo e corretto al solo scopo di far conoscere la verità (il giuramento).  I tribunali riconoscono le traduzioni giurate solo di traduttori in possesso di qualifiche o competenze dimostrabili.

La traduzione giurata o asseverazione viene richiesta se questa deve essere fatta valere ufficialmente innanzi ad un ente pubblico (per esempio in Prefettura per ottenere la cittadinanza). Può trattarsi di un certificato di nascita o di matrimonio, un diploma, un casellario giudiziario, un estratto della camera di commercio, un contratto o una sentenza legale. La traduzione dovrà essere resa su carta bollata e la firma del traduttore dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale, in genere il Cancelliere del Tribunale o il Giudice di Pace. Se il documento deve essere fatto valere all’estero o presso ambasciate e sedi consolari estere, la traduzione richiede anche la legalizzazione con l’apposizione di una Apostille (Apostille dell’Aia o altra convenzione riconosciuta a livello internazionale) firmata dal Procuratore della Repubblica.

Oltre al giuramento, occorrerà l’applicazione delle marche da bolla da € 14,62 cadauno ogni 4 facciate ovvero ogni 100 righe incluso il modulo di giuramento, a cominciare dalla prima pagina della traduzione.

 

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Dichiarazione di valore dei titoli di studio stranieri

Numerosi clienti mi hanno chiesto non solo la traduzione giurata e corredata di Apostille in lingua italiana del loro diploma  ma, anche la dichiarazione di valore. Per correttezza ho fatto presente che la dichiarazione di valore del diploma viene rilasciata solo dalle autorità italiane presenti nei Paesi in cui i titoli sono stati rilasciati. Sono rimasta stupita quando il cliente ha richiamato poi per spiegarmi che tale dichiarazione si poteva ottenere anche in Italia dai traduttori. Miracolo! Secondo alcuni traduttori, basta fare una telefonata all’istituto che ha emesso il diploma per sentirsi autorizzati ad aggiungere di loro pugno sulla traduzione “Dichiaro che il presente diploma ha valore…”  o altro. Che dire? Non è solo un abuso ma, è anche un falso in atto pubblico! Anche se per mera ignoranza alcuni istituti accettano tali documenti, altri no, motivo per cui ho deciso di riportare dal sito “Studiare in Italia” un articolo redatto da MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) in collaborazione con CIMEA e potenziato da CINECA.

Dichiarazione di valore in loco (DV)

Come è previsto dalla prassi internazionale in materia di riconoscimento-titoli, le università italiane verificano:

  • lo stato giuridico dell’istituzione che ha rilasciato un dato titolo straniero;
  • se il titolo stesso è autentico;
  • se appartiene al sistema educativo nazionale del Paese che lo ha rilasciato;
  • i diritti accademici e/o professionali che il titolo conferisce nel Paese di riferimento.

Per poter procedere a tali verifiche, occorrono fonti e strumenti informativi adeguati; fra quelli disponibili, le istituzioni italiane spesso preferiscono la cosiddetta “Dichiarazione di Valore” (DV), in quanto emessa da autorità italiane presenti nei Paesi in cui i titoli sono stati rilasciati. Il compito di redigere la DV è infatti assegnato alle competenti Rappresentanze diplomatiche italiane all’estero; in particolare, secondo le più recenti disposizioni (2007), tale compito è riservato esclusivamente alle Ambasciate e ai Consolati (e perciò non delegabile agli Istituti Italiani di Cultura).

La DV è un documento ufficiale, scritto in lingua italiana, che descrive sinteticamente un dato titolo di studio conferito a una determinata persona da un’istituzione appartenente a un sistema educativo diverso da quello italiano. E’ un documento di natura esclusivamente informativa, e quindi non costituisce di per se alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione; generalmente fornisce le informazioni qui elencate, utili per la successiva valutazione del titolo da parte delle autorità italiane competenti per le varie modalità di riconoscimento legale dei titoli esteri:

  1. stato giuridico e natura dell’istituzione rilasciante;
  2. requisiti di accesso al corso di studio conclusosi con quel titolo;
  3. durata legale del corso di studio e/o impegno globale richiesto allo studente in crediti o in ore;
  4. valore del titolo nel sistema/Paese che lo ha rilasciato, ai fini accademici e/o professionali.

Se ancora non sei in possesso della DV sul tuo titolo di studio secondario o di istruzione superiore, devi farne domanda alla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio, allegando i seguenti documenti:

  • titolo estero in originale;
  • traduzione legale in italiano del titolo stesso.

Le Rappresentanze diplomatiche italiane rilasciano la DV utilizzando moduli differenti a seconda del tipo di corso e di istituzione a cui sono interessati i singoli candidati:

  1. Iscrizione a un’università:
    • Modello E, se il candidato è interessato a un CL (studi di 1° ciclo) o a un CLSu/CLMu (studi di 2° ciclo in medicina, odontoiatria, ecc.);
    • Modello L, se il candidato è interessato a un CLS/CLM (studi di 2° ciclo, ma in campi disciplinari diversi da in medicina, odontoiatria, ecc.).
  2. Iscrizione a un’istituzione Afam:
    • Modello E bis, se il candidato è interessato a un CDA1 (studi di 1° ciclo);
    • Modello L bis, se il candidato è interessato a un CDA2 (studi di 2° ciclo).

RICORDA

  • Nel caso che il titolo di studio sia stato rilasciato da un Paese la cui legislazione ne prevede la legalizzazione, le Rappresentanze diplomatiche italiane emettono la DV solo dopo che il titolo è stato legalizzato da parte dell’autorità competente di quel Paese (vai a Legalizzazione documenti).
  • Prima di emettere una DV, le rappresentanze diplomatiche italiane di norma controllano l’autenticità del titolo in questione.
  • La DV è utile a facilitare sia il riconoscimento, accademico o professionale, dei titoli di studio che l’inserimento nel mercato del lavoro (per es. quando si vuole lavorare in un settore privato evitando le procedure dell’equipollenza).

Fonte http://www.studiare-in-italia.it/studying/info-07.html

Quindi, è un documento ufficiale, scritto in italiano, che dà informazioni su un dato titolo di studio conseguito all’estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato (ufficialità o meno dell’istituzione erogante, requisiti di accesso al relativo corso di studi, durata del corso, ecc.).
Tale Dichiarazione viene emessa dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona: per competente per zona si intende la Rappresentanza Diplomatica italiana più vicina alla città dell’istituzione che ha rilasciato il titolo straniero.

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GUIDA (non ufficiale) AL RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE IN ITALIA PER GLI ABILITATI CON TITOLO PROFESSIONALE CONSEGUITO IN UNIONE EUROPEA

ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e del Decreto Legislativo  6 Novembre 2007, n. 206

I. Documenti di riferimento

–          Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 che regolamenta il riconoscimento delle qualifiche professionali nell’ambito degli Stati membri  dell’Unione Europea, ratificata dall’Italia con Decreto Legislativo  6 Novembre 2007, n. 206

–          Decreto Legislativo  6 Novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania “;

II. Introduzione

Con il  decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 206, l’Italia ha ratificato la  Direttiva Europea 2005/36/CE relativa al sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’interno dell’Unione Europea.

Tra queste, quella relativa all’insegnamento, che in Italia, come nel resto dell’U.E. è una professione regolamentata, ovvero può essere svolta solo previa acquisizione di idoneità o abilitazione.

Gli effetti di tale riconoscimento sono quelli previsti:

1)     dall’art. 4, comma 1 della citata Direttiva, ovvero: “Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.”

2)     Dall’art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo  6 Novembre 2007, n. 206, ovvero: : “Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano.”

Questo significa che, una volta completato e superato l’iter necessario al riconoscimento, il titolo professionale conseguito in uno degli altri Stati U.E. è equiparato in tutto e per tutto a quello conseguito nello Stato ospite, consentendo all’interessato di svolgere la professione riconosciuta alle stesse modalità dei colleghi in possesso di qualifica professionale conseguita in Italia.

In ottemperanza a ciò, l’Italia ha previsto che anche i docenti abilitati in Europa possano accedere alla III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento e alla II fascia delle Graduatorie di Istituto.

L’Autorità italiana competente per il riconoscimento delle qualifiche di insegnante nella scuola primaria e secondaria di I e II grado è il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca – Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e l’Autonomia Scolastica – Ufficio IX

III. Le premesse al riconoscimento

Il requisito fondamentale per poter presentare domanda di riconoscimento in Italia di titolo professionale di docente conseguito in uno Stato membro dell’U.E. è l’essere in possesso di un titolo di studio post-secondario e della necessaria formazione di carattere didattico-pedagogico, conseguiti in Stati U.E. e abilitanti nello Stato di origine all’insegnamento.

E’ perciò requisito fondamentale essere già in possesso di regolare idoneità/abilitazione nello Stato di origine, trattandosi di riconoscimento di tipo professionale e non di equipollenza di un titolo di studio.

La procedura descritta  si riferisce ESCLUSIVAMENTE a titoli conseguiti negli Stati dell’Unione Europea e quindi regolati dalla Direttiva 2005/36/CE. Per titoli conseguiti in Stati stranieri è necessario contattare il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca  e richiedere la procedura specifica che fa riferimento alla normativa di carattere nazionale.

La professione di insegnante in Italia si articola nelle “classi di concorso”, ovvero nell’elenco di discipline ed insegnamenti che il Ministero predispone e assegna ai vari ordini di scuola.

L’elenco delle classi di concorso vigenti è disponibile nei siti del Ministero. Trattandosi di normativa in evoluzione, è consigliato far riferimento al Ministero.

Prima di procedere alla domanda di riconoscimento è, quindi,  necessario individuare le classi di concorso dell’ordinamento italiano che più corrispondono alla propria formazione professionale posseduto.

E’ inutile, ad esempio,  presentare domanda di riconoscimento qualora si possieda un titolo professionale che consente, nel proprio Stato di origine,  l’insegnamento di una disciplina non presente nell’ordinamento italiano, Ad esempio, non è applicabile la procedura nel caso in cui l’interessato sia in possesso di una abilitazione all’insegnamento della lingua svedese, non essendo previsto tale insegnamento in Italia.

Come disposto dalla Direttiva, lo stato ospitante deve valutare le domande pervenute, verificare se il richiedente è in possesso dei requisiti richiesti e può, in caso, prevedere misure compensative nella forma di esami da sostenere o tirocinio di adattamento. E’ inoltre prevista la certificazione di una competenza linguistica tale da permettere di insegnare la propria disciplina nelle scuole italiane.

Si consiglia comunque di rivolgersi al Ministero per avere conferma di quanto riportato nel presente documento che potrebbe non tener conto di eventuali aggiornamenti o modifiche procedurali.

IV. Documentazione necessaria al riconoscimento

A) Modulo di domanda in bollo compilato in tutte le sue parti.

B) Documenti comprovanti l’abilitazione nello Stato di origine, ovvero:

  1. titolo di studio di livello universitario
  2. certificato attestante gli esami sostenuti con relative valutazioni, valutazione finale, scala di riferimento. E’ utile presentare, se disponibile, il Diploma Supplement
  3. certificati attestanti la formazione di carattere pedagogico (se non inclusa nel piano di studi di cui al punto 2) con relativi esami sostenuti
  4. dichiarazione di conformità alla Direttiva 2005/36/CE rilasciata dall’Autorità dello Stato di origine da cui risulti:
    1. che il titolo professionale conseguito ha valore giuridico nello Stato di origine
    2. che non è stato oggetto di revoca o annullamento
    3. quali sono le discipline di insegnamento oggetto dell’abilitazione e per quali gradi di scuola (es. matematica nella scuola secondaria di II grado)

Tutti i citati documenti devono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana asseverata presso il Tribunale. Non è richiesta la legalizzazione consolare né l’Apostille.

Si raccomanda di non spedire gli originali ma una loro copia conforme con allegata  traduzione asseverata.

NOTA: non si deve allegare la cosiddetta “dichiarazione di valore in loco” rilasciata dai consolati italiani la quale non è più richiesta per i titoli conseguiti negli Stati U.E. e non ha alcuna utilità ai fini del riconoscimento professionale
C) Documenta attestante la competenza della lingua italiana, a titolo esemplificativo:

  1. il superamento dell’esame CELI 5 DOC presso l’Università per stranieri di Perugia
  2. una laurea conseguita in Italia
  3. un ciclo completo di istruzione svolto in una scuola in Italia o all’estero dove l’italiano è lingua primaria di insegnamento

Per approfondimento: si rimanda all’allegata Circolare Ministeriale n. 39 del 2005 che norma i requisiti di competenza della lingua richiesti per l’insegnamento.

La documentazione va prodotta in copia conforme.
D) Documenti attestanti l’eventuale esperienza professionale, come titoli di servizio (opportunamente legalizzati e tradotti se svolti in altri Stati) in copia conforme.

Nota: i servizi svolti in scuole dell’U.E. possono produrre punteggio in graduatoria, quindi è buona cosa inviare solo copie conformi dei certificati e trattenere gli originali per usi futuri.
E) curriculum vitae completo (preferibilmente in formato Europass)
F) copia di un documento di identità

Allegare ogni altro documento utile a comprovare la professionalità e l’esperienza maturata, come ad esempio studi successivi, master, ecc. Se svolti all’estero devono essere accompagnati da traduzione asseverata.

V. Come si svolge la procedura

Dopo l’invio dei documenti, la procedura richiede complessivamente circa 4 mesi, salvo il caso in cui la documentazione prodotta risulti insufficiente.

Entro 30 giorni, comunque,  l’Autorità italiana ha facoltà di richiedere eventuali integrazioni della documentazione.

Ha altresì il compito di verificare presso l’Autorità dello Stato d’origine la veridicità della documentazione prodotta. La presentazione di eventuali dichiarazioni mendaci o documentazione falsa o alterata, oltre a bloccare la procedura di riconoscimento,  può produrre sanzioni di carattere penale.

Tutta la documentazione verrà sottoposta alla valutazione  di una Conferenza di Servizi.
La procedura si conclude con:
– un decreto di riconoscimento incondizionato per una o più classi di concorso qualora dalla documentazione e dalla valutazione emerga una formazione ed un’esperienza completa;
– un decreto di riconoscimento condizionato dal superamento di eventuali misure compensative quali prove scritte o orali o tirocinio di adattamento, superate le quali si ottiene il riconoscimento incondizionato;
– un comunicazione di diniego qualora la richiesta non trovi corrispondenza all’ordinamento italiano, ad esempio si richieda un riconoscimento come “insegnante di lingua svedese” non essendovi alcuna classe di concorso corrispondente nell’ordinamento italiano o l’interessato non possa dimostrare l’abilitazione conseguita nello Stato di origine.
Qualora venga emesso un decreto incondizionato, esso sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale e costituirà titolo di abilitazione all’insegnamento per una o più classi  di concorso indicate nel decreto.

Tale documento andrà allegato in copia semplice autocertificata, assieme al titolo professionale oggetto di riconoscimento (e sua traduzione) alle richieste di inserimento in graduatoria.

L’abilitazione così ottenuta permette, inoltre, di insegnare nelle scuole paritarie e operare come formatore (se previsto) nella formazione professionale gestita dalle Regioni.

 

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