Numerosi clienti mi hanno chiesto non solo la traduzione giurata e corredata di Apostille in lingua italiana del loro diploma ma, anche la dichiarazione di valore. Per correttezza ho fatto presente che la dichiarazione di valore del diploma viene rilasciata solo dalle autorità italiane presenti nei Paesi in cui i titoli sono stati rilasciati. Sono rimasta stupita quando il cliente ha richiamato poi per spiegarmi che tale dichiarazione si poteva ottenere anche in Italia dai traduttori. Miracolo! Secondo alcuni traduttori, basta fare una telefonata all’istituto che ha emesso il diploma per sentirsi autorizzati ad aggiungere di loro pugno sulla traduzione “Dichiaro che il presente diploma ha valore…” o altro. Che dire? Non è solo un abuso ma, è anche un falso in atto pubblico! Anche se per mera ignoranza alcuni istituti accettano tali documenti, altri no, motivo per cui ho deciso di riportare dal sito “Studiare in Italia” un articolo redatto da MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) in collaborazione con CIMEA e potenziato da CINECA.
Dichiarazione di valore in loco (DV)
Come è previsto dalla prassi internazionale in materia di riconoscimento-titoli, le università italiane verificano:
- lo stato giuridico dell’istituzione che ha rilasciato un dato titolo straniero;
- se il titolo stesso è autentico;
- se appartiene al sistema educativo nazionale del Paese che lo ha rilasciato;
- i diritti accademici e/o professionali che il titolo conferisce nel Paese di riferimento.
Per poter procedere a tali verifiche, occorrono fonti e strumenti informativi adeguati; fra quelli disponibili, le istituzioni italiane spesso preferiscono la cosiddetta “Dichiarazione di Valore” (DV), in quanto emessa da autorità italiane presenti nei Paesi in cui i titoli sono stati rilasciati. Il compito di redigere la DV è infatti assegnato alle competenti Rappresentanze diplomatiche italiane all’estero; in particolare, secondo le più recenti disposizioni (2007), tale compito è riservato esclusivamente alle Ambasciate e ai Consolati (e perciò non delegabile agli Istituti Italiani di Cultura).
La DV è un documento ufficiale, scritto in lingua italiana, che descrive sinteticamente un dato titolo di studio conferito a una determinata persona da un’istituzione appartenente a un sistema educativo diverso da quello italiano. E’ un documento di natura esclusivamente informativa, e quindi non costituisce di per se alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione; generalmente fornisce le informazioni qui elencate, utili per la successiva valutazione del titolo da parte delle autorità italiane competenti per le varie modalità di riconoscimento legale dei titoli esteri:
- stato giuridico e natura dell’istituzione rilasciante;
- requisiti di accesso al corso di studio conclusosi con quel titolo;
- durata legale del corso di studio e/o impegno globale richiesto allo studente in crediti o in ore;
- valore del titolo nel sistema/Paese che lo ha rilasciato, ai fini accademici e/o professionali.
Se ancora non sei in possesso della DV sul tuo titolo di studio secondario o di istruzione superiore, devi farne domanda alla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio, allegando i seguenti documenti:
- titolo estero in originale;
- traduzione legale in italiano del titolo stesso.
Le Rappresentanze diplomatiche italiane rilasciano la DV utilizzando moduli differenti a seconda del tipo di corso e di istituzione a cui sono interessati i singoli candidati:
- Iscrizione a un’università:
- Modello E, se il candidato è interessato a un CL (studi di 1° ciclo) o a un CLSu/CLMu (studi di 2° ciclo in medicina, odontoiatria, ecc.);
- Modello L, se il candidato è interessato a un CLS/CLM (studi di 2° ciclo, ma in campi disciplinari diversi da in medicina, odontoiatria, ecc.).
- Iscrizione a un’istituzione Afam:
- Modello E bis, se il candidato è interessato a un CDA1 (studi di 1° ciclo);
- Modello L bis, se il candidato è interessato a un CDA2 (studi di 2° ciclo).
RICORDA
- Nel caso che il titolo di studio sia stato rilasciato da un Paese la cui legislazione ne prevede la legalizzazione, le Rappresentanze diplomatiche italiane emettono la DV solo dopo che il titolo è stato legalizzato da parte dell’autorità competente di quel Paese (vai a Legalizzazione documenti).
- Prima di emettere una DV, le rappresentanze diplomatiche italiane di norma controllano l’autenticità del titolo in questione.
- La DV è utile a facilitare sia il riconoscimento, accademico o professionale, dei titoli di studio che l’inserimento nel mercato del lavoro (per es. quando si vuole lavorare in un settore privato evitando le procedure dell’equipollenza).
Fonte http://www.studiare-in-italia.it/studying/info-07.html
Quindi, è un documento ufficiale, scritto in italiano, che dà informazioni su un dato titolo di studio conseguito all’estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato (ufficialità o meno dell’istituzione erogante, requisiti di accesso al relativo corso di studi, durata del corso, ecc.).
Tale Dichiarazione viene emessa dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona: per competente per zona si intende la Rappresentanza Diplomatica italiana più vicina alla città dell’istituzione che ha rilasciato il titolo straniero.