La traduzione giurata – asseverazione

Una traduzione giurata dal romeno all’italiano o dall’italiano al romeno è una traduzione elaborata dal traduttore giurato con l’apposizione in calce del timbro, della firma (convalidante) e della dichiarazione attestante che la traduzione è stata eseguita in modo completo e corretto al solo scopo di far conoscere la verità (il giuramento).  I tribunali riconoscono le traduzioni giurate solo di traduttori in possesso di qualifiche o competenze dimostrabili.

Una traduzione giurata dal romeno all’italiano o dall’italiano al romeno è una traduzione elaborata dal traduttore giurato con l’apposizione in calce del timbro, della firma (convalidante) e della dichiarazione attestante che la traduzione è stata eseguita in modo completo e corretto al solo scopo di far conoscere la verità (il giuramento).  I tribunali riconoscono le traduzioni giurate solo di traduttori in possesso di qualifiche o competenze dimostrabili.

La traduzione giurata o asseverazione viene richiesta se questa deve essere fatta valere ufficialmente innanzi ad un ente pubblico (per esempio in Prefettura per ottenere la cittadinanza). Può trattarsi di un certificato di nascita o di matrimonio, un diploma, un casellario giudiziario, un estratto della camera di commercio, un contratto o una sentenza legale. La traduzione dovrà essere resa su carta bollata e la firma del traduttore dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale, in genere il Cancelliere del Tribunale o il Giudice di Pace. Se il documento deve essere fatto valere all’estero o presso ambasciate e sedi consolari estere, la traduzione richiede anche la legalizzazione con l’apposizione di una Apostille (Apostille dell’Aia o altra convenzione riconosciuta a livello internazionale) firmata dal Procuratore della Repubblica.

Oltre al giuramento, occorrerà l’applicazione delle marche da bolla da € 14,62 cadauno ogni 4 facciate ovvero ogni 100 righe incluso il modulo di giuramento, a cominciare dalla prima pagina della traduzione.

 

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Dichiarazione di valore dei titoli di studio stranieri

Numerosi clienti mi hanno chiesto non solo la traduzione giurata e corredata di Apostille in lingua italiana del loro diploma  ma, anche la dichiarazione di valore. Per correttezza ho fatto presente che la dichiarazione di valore del diploma viene rilasciata solo dalle autorità italiane presenti nei Paesi in cui i titoli sono stati rilasciati. Sono rimasta stupita quando il cliente ha richiamato poi per spiegarmi che tale dichiarazione si poteva ottenere anche in Italia dai traduttori. Miracolo! Secondo alcuni traduttori, basta fare una telefonata all’istituto che ha emesso il diploma per sentirsi autorizzati ad aggiungere di loro pugno sulla traduzione “Dichiaro che il presente diploma ha valore…”  o altro. Che dire? Non è solo un abuso ma, è anche un falso in atto pubblico! Anche se per mera ignoranza alcuni istituti accettano tali documenti, altri no, motivo per cui ho deciso di riportare dal sito “Studiare in Italia” un articolo redatto da MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) in collaborazione con CIMEA e potenziato da CINECA.

Dichiarazione di valore in loco (DV)

Come è previsto dalla prassi internazionale in materia di riconoscimento-titoli, le università italiane verificano:

  • lo stato giuridico dell’istituzione che ha rilasciato un dato titolo straniero;
  • se il titolo stesso è autentico;
  • se appartiene al sistema educativo nazionale del Paese che lo ha rilasciato;
  • i diritti accademici e/o professionali che il titolo conferisce nel Paese di riferimento.

Per poter procedere a tali verifiche, occorrono fonti e strumenti informativi adeguati; fra quelli disponibili, le istituzioni italiane spesso preferiscono la cosiddetta “Dichiarazione di Valore” (DV), in quanto emessa da autorità italiane presenti nei Paesi in cui i titoli sono stati rilasciati. Il compito di redigere la DV è infatti assegnato alle competenti Rappresentanze diplomatiche italiane all’estero; in particolare, secondo le più recenti disposizioni (2007), tale compito è riservato esclusivamente alle Ambasciate e ai Consolati (e perciò non delegabile agli Istituti Italiani di Cultura).

La DV è un documento ufficiale, scritto in lingua italiana, che descrive sinteticamente un dato titolo di studio conferito a una determinata persona da un’istituzione appartenente a un sistema educativo diverso da quello italiano. E’ un documento di natura esclusivamente informativa, e quindi non costituisce di per se alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione; generalmente fornisce le informazioni qui elencate, utili per la successiva valutazione del titolo da parte delle autorità italiane competenti per le varie modalità di riconoscimento legale dei titoli esteri:

  1. stato giuridico e natura dell’istituzione rilasciante;
  2. requisiti di accesso al corso di studio conclusosi con quel titolo;
  3. durata legale del corso di studio e/o impegno globale richiesto allo studente in crediti o in ore;
  4. valore del titolo nel sistema/Paese che lo ha rilasciato, ai fini accademici e/o professionali.

Se ancora non sei in possesso della DV sul tuo titolo di studio secondario o di istruzione superiore, devi farne domanda alla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio, allegando i seguenti documenti:

  • titolo estero in originale;
  • traduzione legale in italiano del titolo stesso.

Le Rappresentanze diplomatiche italiane rilasciano la DV utilizzando moduli differenti a seconda del tipo di corso e di istituzione a cui sono interessati i singoli candidati:

  1. Iscrizione a un’università:
    • Modello E, se il candidato è interessato a un CL (studi di 1° ciclo) o a un CLSu/CLMu (studi di 2° ciclo in medicina, odontoiatria, ecc.);
    • Modello L, se il candidato è interessato a un CLS/CLM (studi di 2° ciclo, ma in campi disciplinari diversi da in medicina, odontoiatria, ecc.).
  2. Iscrizione a un’istituzione Afam:
    • Modello E bis, se il candidato è interessato a un CDA1 (studi di 1° ciclo);
    • Modello L bis, se il candidato è interessato a un CDA2 (studi di 2° ciclo).

RICORDA

  • Nel caso che il titolo di studio sia stato rilasciato da un Paese la cui legislazione ne prevede la legalizzazione, le Rappresentanze diplomatiche italiane emettono la DV solo dopo che il titolo è stato legalizzato da parte dell’autorità competente di quel Paese (vai a Legalizzazione documenti).
  • Prima di emettere una DV, le rappresentanze diplomatiche italiane di norma controllano l’autenticità del titolo in questione.
  • La DV è utile a facilitare sia il riconoscimento, accademico o professionale, dei titoli di studio che l’inserimento nel mercato del lavoro (per es. quando si vuole lavorare in un settore privato evitando le procedure dell’equipollenza).

Fonte http://www.studiare-in-italia.it/studying/info-07.html

Quindi, è un documento ufficiale, scritto in italiano, che dà informazioni su un dato titolo di studio conseguito all’estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato (ufficialità o meno dell’istituzione erogante, requisiti di accesso al relativo corso di studi, durata del corso, ecc.).
Tale Dichiarazione viene emessa dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona: per competente per zona si intende la Rappresentanza Diplomatica italiana più vicina alla città dell’istituzione che ha rilasciato il titolo straniero.

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GUIDA (non ufficiale) AL RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE IN ITALIA PER GLI ABILITATI CON TITOLO PROFESSIONALE CONSEGUITO IN UNIONE EUROPEA

ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e del Decreto Legislativo  6 Novembre 2007, n. 206

I. Documenti di riferimento

–          Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 che regolamenta il riconoscimento delle qualifiche professionali nell’ambito degli Stati membri  dell’Unione Europea, ratificata dall’Italia con Decreto Legislativo  6 Novembre 2007, n. 206

–          Decreto Legislativo  6 Novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania “;

II. Introduzione

Con il  decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 206, l’Italia ha ratificato la  Direttiva Europea 2005/36/CE relativa al sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’interno dell’Unione Europea.

Tra queste, quella relativa all’insegnamento, che in Italia, come nel resto dell’U.E. è una professione regolamentata, ovvero può essere svolta solo previa acquisizione di idoneità o abilitazione.

Gli effetti di tale riconoscimento sono quelli previsti:

1)     dall’art. 4, comma 1 della citata Direttiva, ovvero: “Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.”

2)     Dall’art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo  6 Novembre 2007, n. 206, ovvero: : “Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano.”

Questo significa che, una volta completato e superato l’iter necessario al riconoscimento, il titolo professionale conseguito in uno degli altri Stati U.E. è equiparato in tutto e per tutto a quello conseguito nello Stato ospite, consentendo all’interessato di svolgere la professione riconosciuta alle stesse modalità dei colleghi in possesso di qualifica professionale conseguita in Italia.

In ottemperanza a ciò, l’Italia ha previsto che anche i docenti abilitati in Europa possano accedere alla III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento e alla II fascia delle Graduatorie di Istituto.

L’Autorità italiana competente per il riconoscimento delle qualifiche di insegnante nella scuola primaria e secondaria di I e II grado è il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca – Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e l’Autonomia Scolastica – Ufficio IX

III. Le premesse al riconoscimento

Il requisito fondamentale per poter presentare domanda di riconoscimento in Italia di titolo professionale di docente conseguito in uno Stato membro dell’U.E. è l’essere in possesso di un titolo di studio post-secondario e della necessaria formazione di carattere didattico-pedagogico, conseguiti in Stati U.E. e abilitanti nello Stato di origine all’insegnamento.

E’ perciò requisito fondamentale essere già in possesso di regolare idoneità/abilitazione nello Stato di origine, trattandosi di riconoscimento di tipo professionale e non di equipollenza di un titolo di studio.

La procedura descritta  si riferisce ESCLUSIVAMENTE a titoli conseguiti negli Stati dell’Unione Europea e quindi regolati dalla Direttiva 2005/36/CE. Per titoli conseguiti in Stati stranieri è necessario contattare il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca  e richiedere la procedura specifica che fa riferimento alla normativa di carattere nazionale.

La professione di insegnante in Italia si articola nelle “classi di concorso”, ovvero nell’elenco di discipline ed insegnamenti che il Ministero predispone e assegna ai vari ordini di scuola.

L’elenco delle classi di concorso vigenti è disponibile nei siti del Ministero. Trattandosi di normativa in evoluzione, è consigliato far riferimento al Ministero.

Prima di procedere alla domanda di riconoscimento è, quindi,  necessario individuare le classi di concorso dell’ordinamento italiano che più corrispondono alla propria formazione professionale posseduto.

E’ inutile, ad esempio,  presentare domanda di riconoscimento qualora si possieda un titolo professionale che consente, nel proprio Stato di origine,  l’insegnamento di una disciplina non presente nell’ordinamento italiano, Ad esempio, non è applicabile la procedura nel caso in cui l’interessato sia in possesso di una abilitazione all’insegnamento della lingua svedese, non essendo previsto tale insegnamento in Italia.

Come disposto dalla Direttiva, lo stato ospitante deve valutare le domande pervenute, verificare se il richiedente è in possesso dei requisiti richiesti e può, in caso, prevedere misure compensative nella forma di esami da sostenere o tirocinio di adattamento. E’ inoltre prevista la certificazione di una competenza linguistica tale da permettere di insegnare la propria disciplina nelle scuole italiane.

Si consiglia comunque di rivolgersi al Ministero per avere conferma di quanto riportato nel presente documento che potrebbe non tener conto di eventuali aggiornamenti o modifiche procedurali.

IV. Documentazione necessaria al riconoscimento

A) Modulo di domanda in bollo compilato in tutte le sue parti.

B) Documenti comprovanti l’abilitazione nello Stato di origine, ovvero:

  1. titolo di studio di livello universitario
  2. certificato attestante gli esami sostenuti con relative valutazioni, valutazione finale, scala di riferimento. E’ utile presentare, se disponibile, il Diploma Supplement
  3. certificati attestanti la formazione di carattere pedagogico (se non inclusa nel piano di studi di cui al punto 2) con relativi esami sostenuti
  4. dichiarazione di conformità alla Direttiva 2005/36/CE rilasciata dall’Autorità dello Stato di origine da cui risulti:
    1. che il titolo professionale conseguito ha valore giuridico nello Stato di origine
    2. che non è stato oggetto di revoca o annullamento
    3. quali sono le discipline di insegnamento oggetto dell’abilitazione e per quali gradi di scuola (es. matematica nella scuola secondaria di II grado)

Tutti i citati documenti devono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana asseverata presso il Tribunale. Non è richiesta la legalizzazione consolare né l’Apostille.

Si raccomanda di non spedire gli originali ma una loro copia conforme con allegata  traduzione asseverata.

NOTA: non si deve allegare la cosiddetta “dichiarazione di valore in loco” rilasciata dai consolati italiani la quale non è più richiesta per i titoli conseguiti negli Stati U.E. e non ha alcuna utilità ai fini del riconoscimento professionale
C) Documenta attestante la competenza della lingua italiana, a titolo esemplificativo:

  1. il superamento dell’esame CELI 5 DOC presso l’Università per stranieri di Perugia
  2. una laurea conseguita in Italia
  3. un ciclo completo di istruzione svolto in una scuola in Italia o all’estero dove l’italiano è lingua primaria di insegnamento

Per approfondimento: si rimanda all’allegata Circolare Ministeriale n. 39 del 2005 che norma i requisiti di competenza della lingua richiesti per l’insegnamento.

La documentazione va prodotta in copia conforme.
D) Documenti attestanti l’eventuale esperienza professionale, come titoli di servizio (opportunamente legalizzati e tradotti se svolti in altri Stati) in copia conforme.

Nota: i servizi svolti in scuole dell’U.E. possono produrre punteggio in graduatoria, quindi è buona cosa inviare solo copie conformi dei certificati e trattenere gli originali per usi futuri.
E) curriculum vitae completo (preferibilmente in formato Europass)
F) copia di un documento di identità

Allegare ogni altro documento utile a comprovare la professionalità e l’esperienza maturata, come ad esempio studi successivi, master, ecc. Se svolti all’estero devono essere accompagnati da traduzione asseverata.

V. Come si svolge la procedura

Dopo l’invio dei documenti, la procedura richiede complessivamente circa 4 mesi, salvo il caso in cui la documentazione prodotta risulti insufficiente.

Entro 30 giorni, comunque,  l’Autorità italiana ha facoltà di richiedere eventuali integrazioni della documentazione.

Ha altresì il compito di verificare presso l’Autorità dello Stato d’origine la veridicità della documentazione prodotta. La presentazione di eventuali dichiarazioni mendaci o documentazione falsa o alterata, oltre a bloccare la procedura di riconoscimento,  può produrre sanzioni di carattere penale.

Tutta la documentazione verrà sottoposta alla valutazione  di una Conferenza di Servizi.
La procedura si conclude con:
– un decreto di riconoscimento incondizionato per una o più classi di concorso qualora dalla documentazione e dalla valutazione emerga una formazione ed un’esperienza completa;
– un decreto di riconoscimento condizionato dal superamento di eventuali misure compensative quali prove scritte o orali o tirocinio di adattamento, superate le quali si ottiene il riconoscimento incondizionato;
– un comunicazione di diniego qualora la richiesta non trovi corrispondenza all’ordinamento italiano, ad esempio si richieda un riconoscimento come “insegnante di lingua svedese” non essendovi alcuna classe di concorso corrispondente nell’ordinamento italiano o l’interessato non possa dimostrare l’abilitazione conseguita nello Stato di origine.
Qualora venga emesso un decreto incondizionato, esso sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale e costituirà titolo di abilitazione all’insegnamento per una o più classi  di concorso indicate nel decreto.

Tale documento andrà allegato in copia semplice autocertificata, assieme al titolo professionale oggetto di riconoscimento (e sua traduzione) alle richieste di inserimento in graduatoria.

L’abilitazione così ottenuta permette, inoltre, di insegnare nelle scuole paritarie e operare come formatore (se previsto) nella formazione professionale gestita dalle Regioni.

 

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