Per i comunitari la disciplina è prevista dal D.Lgs. 30 del 2007
ISCRIZIONE DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA.
Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ha previsto che i cittadini dell’Unione europea che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi debbano iscriversi all’anagrafe della popolazione residente, presso il comune.
In quella sede i cittadini dell’Unione dovranno dichiarare il luogo in cui dimorano e presentare, oltre al documento d’identità, i documenti che dimostrano il loro diritto a soggiornare in Italia: i lavoratori dovranno esibire la documentazione attestante lo svolgimento di un’attività lavorativa; coloro che non lavorano dovranno dichiarare di possedere le risorse economiche sufficienti al soggiorno ed esibire una polizza sanitaria; gli studenti dovranno dimostrare di seguire un corso di studi, oltre a dichiarare il possesso delle risorse economiche per il soggiorno e mostrare la polizza di copertura sanitaria.
I familiari, a loro volta cittadini dell’Unione, dovranno documentare il rapporto di parentela.
Il comune al momento della richiesta d’iscrizione rilascia agli interessati un documento che attesta l’avvio del procedimento d’iscrizione, e alla sua conclusione rilascia un attestato d’iscrizione anagrafica.
Dopo cinque anni di soggiorno il cittadino dell’Unione può chiedere al comune l’attestazione di soggiorno permanente.
ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEGLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea per iscriversi all’anagrafe devono esibire il permesso di soggiorno e il passaporto in corso di validità.
Fonte: dipartimento Affari interni e territoriali
Ultimo aggiornamento: 13.3.2014