Una poesia di Lucian Blaga

 

 

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Io non calpesto il fiore delle meraviglie del mondo

e non uccido

con la mia mente i misteri che incontro

sulla mia strada,

nei fiori, negli occhi, sulle labbra o nei sepolcri.

L’altrui luce

uccide la magia dell’impenetrabile nascosto

nelle profondità del buio,

ma io,

io, con la mia luce, accresco  il segreto del mondo –

e come la luna con i suoi splendenti bianchi raggi

che non diminuisce, ma tremante

aumenta sempre più il mistero della notte.

così, anch’io arricchisco  l’oscuro orizzonte

con tremori di un santo mistero

e tutto l’incomprensibile

si trasforma in un ancora più incomprensibile

sotto il mio sguardo –

perché io amo

anche i fiori e gli occhi e le labbra e i sepolcri.

Chi può ottenere la cittadinanza italiana?

 

La cittadinanza italiana

Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.

I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:

• la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello “ius sanguinis”);

• l’acquisto “iure soli” (per nascita sul territorio) in alcuni casi;

• la possibilità della doppia cittadinanza;

• la manifestazione di volontà per acquisto e perdita;

Acquisto della cittadinanza

La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:

1. Cittadinanza per filiazione (“ius sanguinis”)

L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis, già presente nella previgente legislazione, come principio cardine per l’acquisto della cittadinanza mentre lo ius soli resta un’ipotesi eccezionale e residuale.

Nel dichiarare esplicitamente che anche la madre trasmette la cittadinanza, l’articolo recepisce in pieno il principio di parità tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello status civitatis.

Riconoscimento del possesso della cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato in Paesi ove vige lo ius soli.

La legge del 1912, sebbene all’art. 1 confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita già stabilito nel codice civile del 1865, all’art. 7 intese garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un’importante eccezione al principio dell’unicità della cittadinanza.

L’art. 7 della legge 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di italiano nato in uno Stato estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all’interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all’estero.

Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell’unicità di cittadinanza, anche a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre, sancito in via ordinaria dall’art. 12 della medesima legge n. 555\1912.

Le condizioni richieste per tale riconoscimento si basano perciò, da un lato sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l’avo emigrato) e, dall’altro, sulla prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell’avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).

Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana, le stesse sono state puntualmente formalizzate nella circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della legge n. 91/1992.

L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente.

La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati:

accertare che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (non ci sono limiti di generazioni); accertare che l’avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un’eventuale naturalizzazione dell’avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera; comprovare la discendenza dall’avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale. A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione; attestare che né l’istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.

Il richiedente ha l’onere di presentare l’istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.

L’istanza deve essere presentata all’Ufficio consolare nell’ambito della cui circoscrizione risiede lo straniero originario italiano.

2. Cittadinanza per nascita sul territorio italiano  (“ius soli”)

Acquista la cittadinanza italiana:

– colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini (art. 1, comma 1, lettera b legge n. 91/92);

– il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza (art. 1, comma 2 legge n. 91/92).

3. Acquisto della cittadinanza durante la minore età

Particolare attenzione è riservata dalla legge n. 91/92 all’acquisto della cittadinanza durante la minore età a seguito di:

a) riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione;

b) adozione;

c) naturalizzazione del genitore.

a) Cittadinanza per riconoscimento o per dichiarazione giudiziale della filiazione  

È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (art. 2, comma 1 legge n. 91/92).

In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volontà in tal senso, attraverso una ”elezione di cittadinanza” (art. 2, comma 2 legge n. 91/92).

In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 (Regolamento di attuazione della legge n. 91/92) la dichiarazione di elezione della cittadinanza di cui all’art. 2, comma 2 della legge deve essere corredata dei seguenti atti:

– atto di nascita (ai fini dell’esatta individuazione dell’interessato);

– atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o la maternità;

– certificato di cittadinanza del genitore.

Detti ultimi atti costituiscono il presupposto per richiedere il beneficio in esame.

E’ da osservare, infine, che la dichiarazione giudiziale di riconoscimento potrebbe essere stata effettuata all’estero: in questo caso il computo del periodo di un anno per rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve effettuarsi dalla data in cui viene reso efficace in Italia il provvedimento straniero.

b) Cittadinanza per adozione

Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana ovvero, in caso di adozione pronunciata all’estero, mediante provvedimento dell’Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile.

Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione.

c) Per naturalizzazione dei genitori

Secondo l’art. 14 della legge 91/92 “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza”.

L’acquisto interviene, quindi, avviene automaticamente alla sola condizione della convivenza e sempre che si tratti di un soggetto minorenne secondo l’ordinamento italiano.

Perché il genitore divenuto italiano possa trasmettere il nostro status civitatis al figlio, occorrono pertanto che ricorrano tre condizioni:

il rapporto di filiazione; la minore età del figlio; la convivenza con il genitore.

L’art. 12 del D.P.R. n. 572/93 ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.

4. Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge

La fattispecie, regolata dall’art. 4 della legge n. 91/92, si riferisce ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano. Per la relativa disciplina si rinvia, pertanto, al Ministero dell’Interno.

5. Cittadinanza per matrimono con cittadino/a italiano/a

L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91/92.

Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:

in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio; all’estero: tre anni dopo il matrimonio. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi; validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto; assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici; assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato); assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

La domanda di acquisto della cittadinanza, indirizzata al Ministro dell’Interno, va presentata, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare territorialmente competente utilizzando l’apposito modulo che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto. Ove il richiedente sia un cittadino extracomunitario la firma deve essere autenticata dall’Ufficio consolare che riceve la domanda.

In caso di istanza presentata all’estero, il richiedente deve allegare la seguente documentazione legalizzata e tradotta:

atto di nascita completo di tutte le generalità, ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dall’Autorità diplomatico-consolare del Paese di origine nella quale si indicano le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell’istante; certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza; certificato di residenza o documento equipollente; estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal Comune italiano presso il quale è stato iscritto o trascritto il relativo atto (non certificato o copia dell’atto di matrimonio); certificato di cittadinanza italiana del coniuge in bollo; copia del passaporto (munita di traduzione ufficiale in lingua italiana, ove il documento non contenga indicazioni redatte, oltre che nella lingua originale, anche in lingua inglese o francese), autenticata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare dello Stato che lo ha rilasciato; certificato di stato di famiglia, in bollo. Ricevuta del pagamento del contributo di 200 euro.

In base all’art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 572/93 è facoltà del Ministero dell’Interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

Si ricorda che, ai sensi della direttiva del Ministro dell’Interno del 7 marzo 2012, a partire dal 1° giugno 2012 la competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta:- al Prefetto per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia;

– al Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all’estero;

– al Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

I seguenti atti: estratto dell’atto di matrimonio, certificato di stato di famiglia, certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da ultimo dalla legge 183/2011.

Il richiedente cittadino di un Paese non aderente all’Unione Europea può essere esonerato dalla presentazione dell’estratto dell’atto di matrimonio, del certificato di stato di famiglia e del certificato di cittadinanza italiana del coniuge, qualora tali atti siano già in possesso della Rappresentanza diplomatico consolare. A tal fine è necessario che:

a. il richiedente dichiari nella domanda che l’estratto dell’atto di matrimonio, il certificato di stato di famiglia e il certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono già in possesso dell’Ufficio consolare, indicando il Comune italiano dove l’atto è stato trascritto, la data di celebrazione del matrimonio e, ove in suo possesso, gli estremi della trascrizione;

b. l’Ufficio consolare attesti che i dati riportati dall’istante nella domanda sono stati verificati e corrispondono ai suddetti atti in possesso della Sede.

Si suggerisce ad ogni buon fine di consultare il sito web della Rappresentanza competente per residenza.

6. Acquisto per residenza

L’art. 9 della legge contempla l’istituto della concessione della cittadinanza italiana mediante Decreto del Presidente della Repubblica, prevedendo modalità differenziate in considerazione di specifici requisiti degli aspiranti e graduando il periodo di residenza legale occorrente per legittimare la proposizione della relativa istanza.

In via ordinaria viene richiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno 10 anni per gli stranieri non comunitari (art. 9, lett. f), ma numerosi sono i casi per i quali il periodo di residenza occorrente è inferiore:

– 3 anni di residenza legale: per lo straniero di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati italiani per nascita o per lo straniero nato in Italia e ivi residente;

– 4 anni per il cittadino di uno Stato aderente alle Comunità Europee;

– 5 anni di residenza legale successivi all’adozione per lo straniero maggiorenne; successivi al riconoscimento dello status per l’apolide o il rifugiato politico.

Non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni (lettera c dell’art. 9).

Riferendosi ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano, si rinvia per la relativa disciplina al Ministero dell’Interno.

7. Concessione della cittadinanza per meriti speciali

Il secondo comma dell’art. 9 dispone che la cittadinanza italiana può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

L’avvio della procedura non richiede un atto di impulso del soggetto interessato, ma necessita di una proposta avanzata da enti, personalità pubbliche, associazioni ecc. che comprovino una diffusa valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all’eventuale destinatario.

La procedura prevede l’acquisto dei pareri degli Organismi di sicurezza e, per i residenti in Italia, della Prefettura del luogo di residenza.

E’ comunque necessario acquisire la dichiarazione di assenso dell’interessato all’acquisto della cittadinanza.

Anche in questa ipotesi di acquisto, il decreto presidenziale di concessione della cittadinanza italiana non ha efficacia se l’interessato, ove residente all’estero, non presti, davanti all’Ufficio Consolare competente, il giuramento di fedeltà alla Repubblica previsto dall’art. 10 della legge.

Il conseguimento del nostro status civitatis decorrerà dal giorno successivo a quello del giuramento.

8. Riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali

Legge 14 dicembre 2000, n. 379

La dichiarazione tesa a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore delle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero austro-ungarico e ai loro discendenti ai sensi della legge 379/2000 poteva essere resa entro il 20 dicembre 2010 davanti all’Ufficio consolare italiano se il richiedente risiedeva all’estero oppure davanti all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiedeva in Italia.

Le dichiarazioni presentate nei termini sono esaminate da una commissione interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. Qualora il parere sia favorevole il Ministero dell’Interno rilascia un nulla osta al riconoscimento.

I requisiti necessari per il riconoscimento della cittadinanza italiana sono:

– nascita e residenza dell’avo nei territori già appartenenti all’Impero austro-ungarico e acquisiti dall’Italia alla fine della prima guerra mondiale in attuazione del Trattato di San Germano;

– emigrazione all’estero dell’avo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 1867 e il 16 luglio 1920.

Legge 8 marzo 2006, n. 124

Prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore:

1 dei connazionali residenti dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia, che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tali territori furono ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza dei trattati di Parigi del 10 febbraio 1947, e ai loro discendenti;

2 dei connazionali residenti sino al 1977 nella zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tale territorio venne ceduto alla Repubblica Jugoslava in forza del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, e ai loro discendenti.

L’istanza va presentata all’Ufficio consolare italiano se il richiedente risiede all’estero o al Comune se risiede in Italia.

Occorre distinguere due distinte categorie di beneficiari

A. Soggetti destinatari dell’art.19 del Trattato di Pace di Parigi, in quanto già residenti nei territori ceduti nel 1947.

Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 17 bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91/92, sono allegati all’istanza di riconoscimento i seguenti documenti:

a) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;

b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

c) certificato di attuale residenza;

d) certificazione o documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10.6.1940 nei territori ceduti all’ex Repubblica Federativa Socialista Jugoslava;

e) certificazione dalla quale risulti che l’interessato alla data del 15.9.1947 – data di entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi – era cittadino italiano (oppure documentazione equipollente quale foglio matricolare, passaporto, ecc.);

f) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;

g) ogni altra utile documentazione comprovante la lingua usuale dell’interessato (ad esempio copia di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana, pagelle scolastiche, ecc.). I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art. 19 del succitato Trattato di Pace di Parigi, che intendono avvalersi dell’art.17-bis, comma 1, lett. b), allegheranno all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana i seguenti documenti:

certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f-g;

certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;

certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane;

ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane.

B. Soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’art. 3 del Trattato di Osimo, già residenti nel territorio della zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste

Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 17 bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91/92, allegheranno all’istanza di riconoscimento i seguenti documenti:

a) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;

b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

c) certificato di residenza attuale;

d) certificazione o documentazione idonea a comprovare la loro residenza e la cittadinanza italiana alla data del 3 aprile 1977 (data di entrata in vigore del Trattato di Osimo);

e) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato e ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;

f) ogni utile documentazione comprovante l’appartenenza al gruppo etnico italiano come previsto dal succitato art. 3.

I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art.3 del Trattato di Osimoallegheranno all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art.17-bis, comma 1 lett. b), i seguenti documenti:

certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f;

certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;

certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza della lingua e cultura italiane in capo ai richiedenti;

ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza della lingua e cultura italiane.

Sulle domande si esprime una commissione interministeriale istituita presso il Ministero dell’Interno il quale rilascia un nulla osta qualora il parere sia favorevole.

Perdita della cittadinanza

Il cittadino italiano può perdere la cittadinanza automaticamente ovvero per rinuncia formale.

A. Perde la cittadinanza automaticamente:

1. il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell’esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano (art. 12, comma 1 legge n. 91/92);

2. il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato (art. 12, comma 2 legge n. 91/92);

3. l’adottato in caso di revoca dell’adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 3 legge n. 91/92) .

B. Perde la cittadinanza a condizione che vi rinunci formalmente:

1. l’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, sempre che detenga o riacquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 4 legge n. 91/92);

2. il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza (art. 11 legge n. 91/92);

3. il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un’altra cittadinanza (art. 14 legge n. 91/92).

La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza è resa, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare competente. Essa deve essere corredata della seguente documentazione:- atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;

– certificato di cittadinanza italiana;

– documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;

– documentazione relativa alla residenza all’estero, ove richiesta.

Il minorenne NON perde la cittadinanza italiana se uno o entrambi i genitori la perdono o riacquistano una cittadinanza straniera.

Le donne che dopo il 1° gennaio 1948 abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera per matrimonio con cittadini stranieri o per naturalizzazione straniera del marito nato italiano NON hanno perso la cittadinanza italiana. Al fine di consentire le necessarie annotazioni a margine degli atti di stato civile, è necessario che le donne interessate (o i loro discendenti) manifestino ai competenti uffici consolari la volontà di mantenerla, mediante una dichiarazione di possesso ininterrotto.

Doppia cittadinanza

A partire dal 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 91/92) l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente (art. 11 legge n. 91/92), salvo disposizioni di accordi internazionali.

La denuncia da parte dello Stato italiano della Convenzione di Strasburgo del 1963 comporta che, a decorrere dal 4 giugno 2010, non si verifichi più la perdita automatica della cittadinanza italiana per i cittadini che si naturalizzano nei Paesi firmatari della stessa (a seguito della denuncia di Svezia, Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo, risultano attualmente firmatari l’Austria, la Danimarca, la Norvegia e i Paesi Bassi).

Riacquisto della cittadinanza

1. La disciplina del riacquisto della cittadinanza è contenuta nell’art. 13 della legge 91/92. Si segnala in particolare che il cittadino, residente all’estero, che ha perso la cittadinanza può riacquistarla ai sensi del comma 1, lettera c), previa apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa;

2. Le donne sposate con stranieri prima del 1° gennaio 1948, che – in virtù del matrimonio – abbiano acquisito automaticamente la cittadinanza del marito, hanno perso la cittadinanzaitaliana e possono riacquistarla, anche se residenti all’estero, con una dichiarazione. La dichiarazione di riacquisto della cittadinanza è resa, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare competente.

Essa deve essere corredata della seguente documentazione:

-atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;

-documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;

-documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;

-certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.

Semplificazione amministrativa

Si ricorda che alla luce degli artt. 43, comma 1, 46 e 47 del DPR 445/2000 (come novellato dalla legge 183/2011) e con i limiti di cui all’art. 3 del citato DPR, le amministrazioni pubbliche italiane sono tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni, i dati e i documenti che siano già in possesso della Pubblica Amministrazione, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Pertanto, in caso di istanze, di acquisto o di rinuncia della cittadinanza presentate da cittadini italiani, UE o extra-UE regolarmente soggiornanti in Italia gli stessi non dovranno produrre certificati riportanti informazioni o dati già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana ma dovranno semplicemente riportare nella domanda tutti gli elementi indispensabili per il reperimento di tali informazioni o dati.

Costi

A decorrere dall’8 agosto 2009, le istanze o le dichiarazioni concernenti l’elezione, l’acquisto, il riacquisto, la rinuncia o la concessione della cittadinanza italiana sono soggetti al pagamento di un contributo di 200 euro. A decorrere dall’8 luglio 2014 tutte le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne sono soggette al pagamento di un diritto per il trattamento della domanda di 300 Euro.

 

Fonte: FARNESINA – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

La traduzione e la diversità delle lingue

La parola tradurre deriva dal latinotrans” “ducere”, ossia “condurre” “al di là”. Già nel suo significato etimologico richiama un’operazione delicata e preziosa, il custodire ciò che va incontro a un cambiamento.

Lo studioso tedesco Wilhelm von Humboldt nell’opera “La diversità delle lingue“, pubblicata postuma, sosteneva che ogni lingua racchiude una particolare visione del mondo e che da quella non si può più prescindere, a maggior ragione quando ci si avvicina ad altre lingue e alle peculiari visioni della realtà che a loro volta veicolano. Non ci si spoglia della lingua materna semplicemente, come fosse un abito per indossarne uno nuovo. La lingua che apprendiamo guida il nostro sguardo su ciò che ci circonda, lo forma irreversibilmente.

Come un funambolo il traduttore fa quindi da ponte tra due mondi e nel muoversi si confronta con il rischio di cadere. Impossibile restare del tutto fedeli all’originale. A questa difficoltà oggettiva, radicata nella natura stessa delle lingue quali realtà “individuali”, complesse, autonome, se ne sovrappone un’altra soggettiva: impossibile non lasciare tracce di sé nell’opera tra-dotta.
Il poeta sa quanto profonda sia la distanza tra due termini, proprio quelli che appaiono più simili, e di questa distanza nutre la sua arte.
Come il poeta anche il traduttore si scontra ineluttabilmente con il contorno ruvido delle parole. Il lettore ne ha chiara percezione soltanto quando si imbatte in traduzioni diverse della stessa opera.

Per puro caso anni fa mi capitarono tra le mani due edizioni, lontane temporalmente e curate da traduttori differenti, della raccolta autobiografica di un autore rumeno. La prima mi folgorò alla prima lettura, spingendomi a comprare il testo ma in quella più recente, l’unica disponibile, ogni passo sembrava irriconoscibile. I ricordi descritti erano gli stessi, eppure nel confronto apparivano grigi e non risuonavano nello stesso modo. Quale delle due versioni era la più fedele? Forse la prima, suggestiva e potente? Oppure proprio la seconda si era mantenuta più vicina al testo? La traduzione è un rischio. Colui che si impegna in una simile impresa mette in gioco se stesso, la sua sensibilità e cultura. Senza questo lavoro minuzioso e invisibile nessuna opera si renderebbe accessibile a un nuovo pubblico e verrebbe meno la possibilità stessa di condividere quel patrimonio ricchissimo e stratificato nei secoli che da sempre nutre le persone al di là dei confini geografici, culturali e temporali.

Il traduttore freelance o meglio, il professionista della traduzione

traduttori freelance sono il perno su cui si basa il settore della traduzione. Si tratta di professionisti che operano quasi sempre dietro le quinte ma senza i quali il mondo dell’intermediazione linguistica non esisterebbe neppure.
A loro è dovuto il successo delle agenzie di traduzione e dei progetti dei loro clienti.
I principali criteri che determinano la professionalità di un traduttore sono:
> Padronanza della lingua di destinazione scritta
> Padronanza della lingua di partenza
> Conoscenza della cultura dei paesi dove si parlano le due lingue
> Titoli di studio
> Certificazioni da parte di enti riconosciuti
> Esperienza lavorativa nel settore della traduzione
> Esperienza lavorativa in altri settori
> Competenze specialistiche in uno o più settori
> Conoscenze informatiche generali
> Talento nel tradurre
> Velocità di esecuzione
> Affidabilità

Padronanza della lingua di destinazione scritta
I traduttori traducono normalmente verso la loro lingua d’origine. Il primissimo requisito è pertanto saper scrivere in modo corretto nella propria lingua. Un requisito apparentemente scontato ma che in realtà non lo è affatto. Conoscere alla perfezione le regole grammaticali, ortografiche e sintattiche, ed essere in grado di esprimersi con uno stile adeguato al contesto, non è cosa da tutti. È una prerogativa che si acquisisce con anni di studio teorico seguiti da una pratica costante nel corso del tempo.
È evidente che, nella scelta di un traduttore, la padronanza della lingua scritta è un fattore tanto più importante quanto più ci si avvicina alla traduzione editoriale o addirittura letteraria. Nella traduzione tecnica hanno sicuramente più peso abilità di tipo diverso, come la conoscenza specialistica di un determinato settore.

Padronanza della lingua di partenza
Molti credono che per poter essere traduttori basti parlare una seconda lingua. Non è affatto così. Avere un genitore straniero, aver lavorato o studiato per un breve periodo all’estero o aver vissuto anche a lungo in un contesto bilingue, sono fattori sicuramente positivi ma non sufficienti. La traduzione professionale richiede una conoscenza piena della lingua di partenza, non basta esprimersi in modo corretto a livello orale.
Come per la lingua di destinazione, è fondamentale che il traduttore ne conosca alla perfezione la grammatica, l’ortografia e la sintassi. Per raggiungere questo traguardo sono necessari anni di studio e di letture. Solo così si può arrivare a comprendere in tutta la loro finezza certe costruzioni linguistiche particolari come i giochi di parole, i sottintesi, le frasi fatte, le espressioni colloquiali, le metafore, i proverbi.

Conoscenza della cultura dei paesi dove si parlano le due lingue
L’aspetto culturale è fondamentale per tradurre e localizzare un documento o un sito internet in modo corretto. Una traduzione non è una semplice trasposizione di parole da una lingua ad un’altra. Talvolta in un documento sono presenti concetti che non hanno neppure un corrispondente nella lingua d’arrivo. In altri casi, concetti assolutamente normali ed accettati nella lingua di partenza possono risultare offensivi nella lingua di destinazione. Lo stesso dicasi per le immagini. Per evitare di fare errori grossolani traducendo, è importante conoscere a fondo la cultura, la mentalità e i costumi dei paesi dove vengono parlate le lingue oggetto della traduzione. È pertanto imprescindibile aver vissuto a lungo in tutti e due i paesi e continuare a mantenere un legame con entrambi con viaggi piuttosto frequenti.

Titoli di studio
La cultura generale è un altro aspetto importante da valutare nel curriculum di un traduttore. Avere competenze specialistiche in un settore è utilissimo ai fini della traduzione, ma è altrettanto importante possedere anche un valido background culturale costruito in ambito accademico.
Per essere un buon traduttore non è obbligatorio essere laureati, tuttavia, una laurea specialistica è sicuramente un ottimo biglietto da visita .
Altrettanto importanti, e forse ancor di più, sono i titoli di studio universitari e i master specifici del settore della traduzione, anche se non sempre sono dei validi indicatori circa la bravura e la competenza di un traduttore. Spesso, la pratica e il talento riescono a compensare efficacemente la mancanza di studi mirati.

Certificazioni da parte di enti accreditati
Spesso, i traduttori, dopo aver terminato il proprio percorso di studi, conseguono titoli, certificati e attestati di vario genere. Possedere tessere di associazioni di categoria (quali AITI e ANITI, ecc.), non dà molte indicazioni circa l’abilità di un traduttore, ma trasmette comunque un’immagine di serietà professionale. Lo stesso ragionamento vale per registrazioni presso camere di commercio, tribunali ed enti simili, così come per i certificati di esami sostenuti presso associazioni professionali o altre organizzazioni del settore.

Esperienza lavorativa nel settore della traduzione
Un traduttore esperto dà maggiori garanzie poiché ha imparato dagli errori fatti in passato ed è lecito ritenere che non li ripeterà di nuovo. Gli anni di carriera forniscono una chiara indicazione sulla fiducia ricevuta dal mercato in modo continuativo.
I traduttori poco capaci sono quasi sempre meteore, i traduttori in gamba continuano a svolgere questa professione nel corso del tempo, segnale inequivocabile della loro capacità di ottenere reddito e quindi della loro bravura.

Esperienza lavorativa in altri settori
Il traduttore ideale è una persona che ha maturato un’esperienza lavorativa in un settore specifico, ottenendo direttamente sul campo nozioni e competenze difficilmente acquisibili con studi prettamente teorici.
È evidente che aver lavorato a certi livelli in un determinato settore, non è una condizione sufficiente a fare di una persona un buon traduttore, ma chi ha intrapreso questo tipo di percorso, parte sicuramente avvantaggiato rispetto a chi ha lavorato unicamente come traduttore.

Competenze specialistiche in uno o più settori
Per eseguire una traduzione di elevata qualità è necessario conoscere in modo approfondito l’argomento trattato nel documento da tradurre e possedere un ottimo bagaglio terminologico nel settore corrispondente. I modi per acquisire tali competenze sono due: quello teorico e quello pratico. Studiando a fondo una materia è possibile raggiungere livelli di assoluta eccellenza. Tuttavia, come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, nei settori che richiedono una preparazione tecnica specifica, l’esperienza acquisita sul campo è la migliore possibile.

Conoscenze informatiche generali
Al giorno d’oggi l’informatica è fondamentale in qualsiasi settore. Anche il campo della traduzione non fa eccezione: è impensabile operare in questo settore senza gli adeguati supporti tecnologici. Per questo motivo, è richiesta la perfetta conoscenza dei principali programmi di videoscrittura, dei fogli elettronici, dei programmi di presentazione, dei database, nonché grande dimestichezza nell’utilizzo dello strumento internet.

Talento nel tradurre
Il talento non è qualcosa che si può acquisire con il tempo né tanto meno lo si può apprendere sui banchi di scuola. È una dote innata che semplicemente si ha o non si ha.
Chi è provvisto di talento lo può affinare nel corso del tempo con lo studio e con il lavoro. Al contrario, chi non ce l’ha, difficilmente potrà diventare un traduttore di successo.

Velocità di esecuzione
In un mondo che viaggia a mille all’ora, non è raro che ci vengano richieste traduzioni urgenti o urgentissime. In questi casi, per venire incontro alle esigenze dei clienti, è necessaria grande rapidità d’azione nell’organizzare il progetto da parte dell’agenzia e grande velocità nell’eseguire il lavoro da parte dei traduttori. Naturalmente, chiunque è consapevole che, riducendo i tempi standard di lavorazione, la qualità del prodotto finale si abbassa. Tuttavia, il traduttore deve fare in modo che, pur abbassandosi, rimanga comunque a un livello elevato. Per questo motivo, un’altro dei fattori che viene preso in considerazione dalle agenzie di traduzione è il mix fra rapidità di esecuzione e qualità di traduzione.

Affidabilità
L’affidabilità è sinonimo di serietà, di passione per il proprio lavoro, di puntualità nelle consegne, di qualità di traduzione, di disponibilità e flessibilità.
Un traduttore affidabile è un professionista che possiede tutte queste prerogative e non tradisce mai.
Per ovvi motivi, l’affidabilità è un parametro impossibile da valutare nel breve periodo, la si costruisce gradualmente nel tempo, traduzione dopo traduzione.

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Come ottenere la cittadinanza italiana

Con la legge 15 luglio 2009 n. 94 sono state introdotte alcune novità riguardo ai requisiti necessari per ottenere la cittadinanza italiana.

Per le richieste di concessione della cittadinanza per matrimonio di un coniuge straniero con cittadino italiano, si passa da sei mesi a due anni di residenza legale (iscrizione anagrafica) o tre anni se residente all’estero. Tale termine è ridotto ad 1 anno in presenza di figli, anche adottivi. [Vedi la circolare n. 13074 del 7 ottobre 2009].

In passato nel caso di separazione dei coniugi, il riconoscimento della cittadinanza permaneva, perché era sufficiente essere in possesso dei requisiti al momento della presentazione della domanda.  Adesso, nel caso di presentazione dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana alla Prefettura competente in cui interviene lo scioglimento del matrimonio o la separazione dei coniugi, l’istanza verrà rigettata poiché è stato stabilito che il rapporto di coniugio deve permanere fino all’adozione del provvedimento di riconoscimento da parte del Ministero dell’Interno.

Nel caso in cui vi è la separazione dei coniugi e successivamente interviene una riconciliazione tra il richiedente straniero e il coniuge italiano, bisogna redigere apposita dichiarazione nell’atto di matrimonio, e in questo caso, i termini previsti per la concessione della cittadinanza dovranno essere conteggiati ex novo a partire dalla data della riconciliazione. [Vedi la circolare n. 6415 del 17 maggio 2011].

Un’altra importante novità è che non sarà più possibile auto-certificare lo stato di famiglia, la residenza. Pertanto, il possesso dei requisiti deve essere certificato attraverso il supporto di documentazione (i certificati). Lo stesso vale anche per i cittadini comunitari.

Viene introdotto, infine, il versamento di un contributo pari a 200 € per le nuove istanze.

Ecco i documenti da allegare al modulo per la presentazione della richiesta di cittadinanza:
– estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità (per i cittadini romeni e moldavi vale il certificato di nascita apostillato e tradotto in lingua italiana da un traduttore iscritto all’Albo);
– certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza;
– titolo di soggiorno;
– atto integrale di matrimonio (per i cittadini romeni e moldavi, se non sposati con un cittadino italiano,  vale il certificato di matrimonio apostillato e tradotto in lingua italiana da un traduttore iscritto all’Albo);;
– stato di famiglia;
– certificato storico di residenza;
– certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
– certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide;
– ricevuta di versamento del contributo di € 200,00.

Spero che l’articolo sia stato esauriente. Nel caso in cui avete già inoltrato la domanda per la cittadinanza, potete consultare on line lo stato della pratica cliccando sull’immagine di qua sotto

immigrazione_consulta_stato_pratica_cittadinanza

 

 

 

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L’Apostille

Dato il numero di rilevante di richieste di apposizione dell’Apostille su documenti che non sono stati rilasciati da un’autorità italiana ma estera, ho deciso di inserire un articolo di chiarimenti trovato sul sito del Ministero degli Affari Esteri inoltre, per rendere ancora più chiaro di cosa si tratto, rimando alla pagina del mio sito dove potete anche visualizzare alcuni esempi di Apostille: http://www.copilau.com/apostille_esempi.html

“Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un’altra formalità: l’apposizione della “postilla” (o apostille).
Pertanto, una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato – e indicata per ciascun Paese nell’atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) – per ottenere l’apposizione dell’apostille sul documento. Così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia.
I Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell’Aja sono:

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Bielorussia, Belgio, Belize, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei-Darussalam, Bulgaria, Capo Verde, Cina (Hong Kong), Cina (Macao), Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Corea del Sud, Danimarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Honduras, India, Irlanda, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Italia, Kazakhstan, Kirghizistan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Namibia, Nuova Zelanda, Niue, Norvegia, Oman, Panama, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Domenicana, Romania, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome e Principe, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraine, Ungheria, USA, Vanuatu, Venezuela

L’elenco delle autorità competenti all’apposizione dell’apostille per ciascuno dei sopra indicati Stati è disponibile sul sito della Conferenza de l’Aja di diritto internazionale privato: http://www.hcch.net/.”

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Concessione della cittadinanza italiana (2)

Data la continua richiesta di informazioni in merito alla concessione della cittadinanza italiana, ho trovato il modulo per la richiesta che sicuramente offrirà delucidazioni:

MODELLO B
Articolo 9, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni
□ Lett. a (3 anni di residenza legale, per chi è nato in Italia o è ascendente in linea retta di cittadino italiano entro il II° grado)
□ Lett. b (5 anni di residenza legale, per lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano)
□ Lett. c (5 anni alle dipendenze dello Stato italiano)
□ Lett. d (4 anni di residenza legale, per il cittadino di uno Stato U.E.)
□ Lett. e (5 anni di residenza legale per l’apolide o il rifugiato – combinato disposto art. 16 c.2)
□ Lett. f (10 anni di residenza legale per il cittadino straniero)
Al Signor Presidente della Repubblica
per il tramite del Prefetto di _________________________________________________________________________
_L_ sottoscritt_ (cognome)____________________________________________________________
(nome)_______________________________________________________________
sesso (M/F)_____ nat_ il ___/___/_____ a (città)____________________________________________________________
(Stato)_____________________________________
Cod. Fiscale
cittadin_____________________________________________________________________________
(indicare la cittadinanza o la condizione di apolidìa)
figlio di
(paternità) ______________________________________________________________________
(Cognome, nome e cittadinanza)
e figlio di
(maternità) ______________________________________________________________________
(Cognome, nome e cittadinanza)
residente a (città)____________________________________________prov.__________________
via_____________________________________________________n.________dal____/____/____
tel. _____________________________________________________________
in possesso del seguente titolo di studio_________________________________________________
(indicare il titolo di studio)
(Timbro di accettazione Prefettura)
(Bollo) 2
di stato civile _____________________ con __________________________________________
(coniugato/a-vedovo/a-stato libero) (cognome e nome)
____________________________ sesso (M/F) _______nat_ il (data di nascita) ____/____/_____
a (città) __________________________ (Stato) __________________________________________
residente a (città)_________________________________________________ prov. ___________________
Stato _________________________________ via _________________________________ n. ___________
cittadin _________________________ (indicare la cittadinanza o la condizione di apolidia)
attività svolta ____________________________________________________________________________
(1) (indicare come riportato in nota)
(1): agricoltore, agronomo,, architetto, artigiano, artista, autista, avvocato, bracciante, cameriere, casalinga, chimico, collaboratore
domestico, commercialista, commerciante, consulente commerciale, consulente turistico, cuoco, disegnatore, farmacista, fotografo,
geometra, giornalista, impiegato, industriale, infermiere, ingegnere, insegnante, interprete, manovale, marittimo, meccanico, medico,
operaio, pensionato, perito, pittore, portiere, prof. universitario, ragioniere, rappresentante, regista, religioso, ricercatore, sportivo,
studente, altro.
in possesso di regolare titolo di soggiorno n.________________________ rilasciato dalla Questura
di_______________________________ in data ____/____/______per il seguente motivo_________
__________________________________________________ con validità fino al ____/____/_____
altro ____________________________________________________________________________
Eventuali indirizzi all’estero a partire dall’età di 14 anni:
1) (Stato, città, via e numero civico) __________________________________________________________
____________________________________________ per il periodo dal ___/___/____ al ___/___/____
2) (Stato, città, via e numero civico)___________________________________________________________
___________________________________________ per il periodo dal ___/___/____ al ___/___/____
3) (Stato, città, via e numero civico)__________________________________________________________
_______________________________________ per il periodo dal ___/___/____ al ___/___/____
Ha effettuato i seguenti movimenti migratori da e per l’Italia:
primo ingresso in Italia in data ___/___/_____ prima uscita dall’Italia ___/___/____
successivo ingresso in Italia in data ___/___/___successiva uscita dall’Italia in data ___/___/___
ultimo rientro in Italia in data ___/___/___
Riconosciuto rifugiato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo
in data ___/___/_____ (compilare solo nel caso in cui si sia ottenuto lo status di rifugiato).
Riconosciuto apolide: con certificazione amministrativa in data ____/___/___
: con pronuncia dell’Autorità Giudiziaria in data ___/___/____ 3
C H I E D E
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’ Articolo 9, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni
DICHIARA
A. di essere attualmente iscritto nei registri dell’anagrafe della popolazione residente del Comune italiano di
_________________________________ prov._________ a decorrere dal ___/___/_____ al seguente indirizzo
__________________________________, nonché di essere stato iscritto, durante la sua permanenza in Italia,
nei registri anagrafici della popolazione residente del/i Comun_ sottoelencat_ a seguent_ indirizz__;
1) (città,via e numero civico) _________________________________________________________________
________________________________________ per il periodo dal ___/___/___ al ___/___/____
2) (città, via e numero civico) _________________________________________________________________
________________________________________ per il periodo dal ___/___/___ al ___/___/____
3) (città, via e numero civico) ________________________________________________________________
________________________________________ per il periodo dal ___/___/___ al ___/___/____
4) (città, via e numero civico ) ________________________________________________________________
________________________________________ per il periodo dal ___/___/___ al ___/___/____
altro ____________________________________________________________________________________
Qualunque variazione di residenza o domicilio, anche temporanea, deve essere tempestivamente
comunicata alla Prefettura presso la quale è stata presentata l’istanza. 4
B. che il proprio nucleo familiare è così composto:
coniuge __________________________________________________________________________________
(cognome e nome) nato a data a carico
figlio
_________________________________________________________________________________________
(cognome e nome) nato a data a carico
figlio
_________________________________________________________________________________________
(cognome e nome) nato a data a carico
figlio
_________________________________________________________________________________________
(cognome e nome) nato a data a carico
figlio
_________________________________________________________________________________________
(cognome e nome) nato a data a carico
altri familiari _____________________________________________________________________________
(indicare il grado di parentela e quali sono a carico del richiedente)
C. Relativamente alla propria POSIZIONE GIUDIZIARIA dichiara, altresì:
 di non aver riportato condanne penali in Italia, neanche ai sensi dell’art. 444 c.p.p.(cd. Patteggiamento);
 di aver riportato condanne penali in Italia (1), o pene ai sensi dell’art. 444 c.p.p.(cd. Patteggiamento);
 di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 di essere sottoposto a procedimenti penali (2)
(1): indicare l’Autorità Giudiziaria Italiana territorialmente competente che ha pronunciato la/le sentenza/e di
condanne penali:
________________________________________________________________________________________________
(2): indicare l’Autorità Giudiziaria Italiana territorialmente competente che ha promosso l’azione penale:
________________________________________________________________________________________________ 5
D. di aver percepito negli ultimi 3 anni i seguenti redditi per i quali ha assolto i relativi obblighi fiscali:
anno ________ reddito euro ____________________
tramite: CUD 
Mod. 730 
UNICO  presso l’Agenzia delle Entrate di __________________
anno ________ reddito euro ____________________
tramite: CUD 
Mod. 730 
UNICO  presso l’Agenzia delle Entrate di __________________
anno ________ reddito euro ____________________
tramite: CUD 
Mod. 730 
UNICO  presso l’Agenzia delle Entrate di __________________
di essere titolare di beni immobili in Italia : si  no  all’estero: si  no 
D1.da compilare in mancanza di reddito proprio
di essere fiscalmente a carico di: _______________________________________________________
(cognome e nome)

_____________________________________________________________ _____/___/_____
(nato a ) (data di nascita)
___________________________________ che negli ultimi 3 anni ha percepito i seguenti redditi dichiarati ai
(grado di parentela) fini fiscali
anno ________ reddito euro ____________________
tramite: CUD 
Mod. 730 
UNICO  presso l’Agenzia delle Entrate di __________________ 6
anno ________ reddito euro ____________________
tramite: CUD 
Mod. 730 
UNICO  presso l’Agenzia delle Entrate di __________________
anno ________ reddito euro ____________________
tramite: CUD 
Mod. 730 
UNICO  presso l’Agenzia delle Entrate di __________________
E. Dichiara di autorizzare le competenti Autorità del proprio Stato di appartenenza o degli Stati esteri di
residenza, a rilasciare tutte le informazioni eventualmente richieste, attinenti la propria condotta,
personalità, eventuali precedenti e pendenze penali verificatisi durante il suo soggiorno in Patria e
all’estero, alle Autorità diplomatico-consolari italiane accreditate presso quello Stato.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti limitatamente al procedimento amministrativo
attivato con la presente domanda, ai sensi della legge n.675/1996 e successive modifiche e integrazioni.
Data ____/____/______
FIRMA _____________________________________________________
(sottoscrivere in presenza del dipendente addetto che riceve l’istanza ovvero da
sottoscrivere e inviare unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento d’identità)
N.B. Il modulo deve essere compilato a cura del richiedente la cittadinanza in tutte le sue voci, escluse quelle di cui
non risulta destinatario, possibilmente a macchina o in carattere stampatello. 7
ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI
1. estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità;*
2. certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza;*
3. certificato/i storico/i di residenza;
4. titolo di soggiorno;
5. certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
6. stato di famiglia;
7. modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni;
8.  ricevuta di versamento del contributo di € 200,00;
9. certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell’ascendente in linea retta fino al
II°grado; (art.9,c.1,lett.a);
10. sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (art.9, c.1,lett.b);
11. documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all’estero, alle dipendenze dello
Stato (art.9,c.1,lett.c);
12. certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato;(art.9 c.1,
lett.e) – art.9 comma 1 lett.e) e art.16 comma 2);**

* Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione,
salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua
italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall’Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l’atto (in questo caso la firma
del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne
attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.
**In mancanza del documento di cui al punto 1) l’interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale
territorialmente competente, recante l’ indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per i certificati di cui al punto 2)
l’interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.

 

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Dichiarazione di valore dei titoli di studio stranieri

Numerosi clienti mi hanno chiesto non solo la traduzione giurata e corredata di Apostille in lingua italiana del loro diploma  ma, anche la dichiarazione di valore. Per correttezza ho fatto presente che la dichiarazione di valore del diploma viene rilasciata solo dalle autorità italiane presenti nei Paesi in cui i titoli sono stati rilasciati. Sono rimasta stupita quando il cliente ha richiamato poi per spiegarmi che tale dichiarazione si poteva ottenere anche in Italia dai traduttori. Miracolo! Secondo alcuni traduttori, basta fare una telefonata all’istituto che ha emesso il diploma per sentirsi autorizzati ad aggiungere di loro pugno sulla traduzione “Dichiaro che il presente diploma ha valore…”  o altro. Che dire? Non è solo un abuso ma, è anche un falso in atto pubblico! Anche se per mera ignoranza alcuni istituti accettano tali documenti, altri no, motivo per cui ho deciso di riportare dal sito “Studiare in Italia” un articolo redatto da MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) in collaborazione con CIMEA e potenziato da CINECA.

Dichiarazione di valore in loco (DV)

Come è previsto dalla prassi internazionale in materia di riconoscimento-titoli, le università italiane verificano:

  • lo stato giuridico dell’istituzione che ha rilasciato un dato titolo straniero;
  • se il titolo stesso è autentico;
  • se appartiene al sistema educativo nazionale del Paese che lo ha rilasciato;
  • i diritti accademici e/o professionali che il titolo conferisce nel Paese di riferimento.

Per poter procedere a tali verifiche, occorrono fonti e strumenti informativi adeguati; fra quelli disponibili, le istituzioni italiane spesso preferiscono la cosiddetta “Dichiarazione di Valore” (DV), in quanto emessa da autorità italiane presenti nei Paesi in cui i titoli sono stati rilasciati. Il compito di redigere la DV è infatti assegnato alle competenti Rappresentanze diplomatiche italiane all’estero; in particolare, secondo le più recenti disposizioni (2007), tale compito è riservato esclusivamente alle Ambasciate e ai Consolati (e perciò non delegabile agli Istituti Italiani di Cultura).

La DV è un documento ufficiale, scritto in lingua italiana, che descrive sinteticamente un dato titolo di studio conferito a una determinata persona da un’istituzione appartenente a un sistema educativo diverso da quello italiano. E’ un documento di natura esclusivamente informativa, e quindi non costituisce di per se alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione; generalmente fornisce le informazioni qui elencate, utili per la successiva valutazione del titolo da parte delle autorità italiane competenti per le varie modalità di riconoscimento legale dei titoli esteri:

  1. stato giuridico e natura dell’istituzione rilasciante;
  2. requisiti di accesso al corso di studio conclusosi con quel titolo;
  3. durata legale del corso di studio e/o impegno globale richiesto allo studente in crediti o in ore;
  4. valore del titolo nel sistema/Paese che lo ha rilasciato, ai fini accademici e/o professionali.

Se ancora non sei in possesso della DV sul tuo titolo di studio secondario o di istruzione superiore, devi farne domanda alla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio, allegando i seguenti documenti:

  • titolo estero in originale;
  • traduzione legale in italiano del titolo stesso.

Le Rappresentanze diplomatiche italiane rilasciano la DV utilizzando moduli differenti a seconda del tipo di corso e di istituzione a cui sono interessati i singoli candidati:

  1. Iscrizione a un’università:
    • Modello E, se il candidato è interessato a un CL (studi di 1° ciclo) o a un CLSu/CLMu (studi di 2° ciclo in medicina, odontoiatria, ecc.);
    • Modello L, se il candidato è interessato a un CLS/CLM (studi di 2° ciclo, ma in campi disciplinari diversi da in medicina, odontoiatria, ecc.).
  2. Iscrizione a un’istituzione Afam:
    • Modello E bis, se il candidato è interessato a un CDA1 (studi di 1° ciclo);
    • Modello L bis, se il candidato è interessato a un CDA2 (studi di 2° ciclo).

RICORDA

  • Nel caso che il titolo di studio sia stato rilasciato da un Paese la cui legislazione ne prevede la legalizzazione, le Rappresentanze diplomatiche italiane emettono la DV solo dopo che il titolo è stato legalizzato da parte dell’autorità competente di quel Paese (vai a Legalizzazione documenti).
  • Prima di emettere una DV, le rappresentanze diplomatiche italiane di norma controllano l’autenticità del titolo in questione.
  • La DV è utile a facilitare sia il riconoscimento, accademico o professionale, dei titoli di studio che l’inserimento nel mercato del lavoro (per es. quando si vuole lavorare in un settore privato evitando le procedure dell’equipollenza).

Fonte http://www.studiare-in-italia.it/studying/info-07.html

Quindi, è un documento ufficiale, scritto in italiano, che dà informazioni su un dato titolo di studio conseguito all’estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato (ufficialità o meno dell’istituzione erogante, requisiti di accesso al relativo corso di studi, durata del corso, ecc.).
Tale Dichiarazione viene emessa dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona: per competente per zona si intende la Rappresentanza Diplomatica italiana più vicina alla città dell’istituzione che ha rilasciato il titolo straniero.

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Il traduttore perito esperto

Le Camere di Commercio italiane gestiscono un albo dei traduttori chiamati “periti esperti”. Un’apposita commissione verifica titoli ed esperienza dei traduttori che si candidano alla qualifica e, in presenza di requisiti sufficienti, ne iscrive il nominativo in un apposito registro: la Camera di Commercio mette poi i nominativi dell’albo a disposizione come consulenti tecnici su richiesta di vari Enti (ad esempio, Tribunali, sedi arbitrali o altre istituzioni) allorché, per dirimere una controversia o in qualunque altra circostanza ufficiale, sia richiesto un perito con una specifica competenza linguistica.

L’iscrizione all’albo dei periti esperti non va confusa con l’iscrizione a un albo professionale tout court, che, lo ricordiamo, non esiste né in Italia, né in Svizzera. L’iscrizione all’albo dei periti esperti prova unicamente che la qualificazione professionale del traduttore è stata verificata dalla Camera di Commercio: non conferisce al traduttore né poteri giudicanti né la qualifica di pubblico ufficiale. Il ruolo di perito esperto non ha nulla a che vedere con l’essere traduttori giuridici o con l’asseverazione e legalizzazione delle traduzioni (si vedano a questo proposito i contributi specifici).

Per richiedere l’iscrizione all’albo dei periti esperti è necessario rivolgersi all’apposito sportello presso la Camera di Commercio competente per il proprio territorio. Sono richiesti, oltre alla compilazione di un modulo di domanda e al versamento di un diritto d’ufficio, titoli di studio e di esperienza professionale sufficienti a illustrare la propria qualificazione come traduttori. Quanti più titoli si presentano (laurea, titoli esteri, corsi di perfezionamento, pubblicazioni, attestati di attività svolta) tanto più la candidatura avrà possibilità di essere accolta. Molto apprezzati, fra le esperienze professionali, eventuali incarichi ricevuti da Enti pubblici. Il candidato può non essere cittadino italiano, ma deve risiedere in Italia.

La durata dell’iter può essere piuttosto lunga, poiché in alcune sedi la commissione di valutazione si riunisce a intervalli molto dilatati. Al termine, la Camera di Commercio comunica se la candidatura è stata accettata o respinta. Poiché le regolamentazioni possono variare da una Camera di Commercio all’altra  chi aspira al ruolo di perito esperto farà senz’altro bene a raccogliere le informazioni di dettaglio presso la Camera più vicina.

Molti traduttori aspirano a iscriversi all’albo dei periti esperti per arricchire la propria immagine di una qualifica in più, ritenendo che ciò possa comportare anche un maggior riconoscimento economico. Non vi è dubbio che verso i potenziali clienti l’iscrizione a un albo presso una Camera di Commercio rafforzi l’immagine del traduttore. E’ bene sottolineare anche qui, però, che agire come traduttori o interpreti in circostanze ufficiali comporta tutte le responsabilità connesse all’accertamento di una verità in un contesto giudiziale. Quanto al riconoscimento economico, va ricordato che esso dipende non dall’iscrizione a questo o quell’albo  ma dalle qualificazioni del traduttore e dalla sua capacità di valorizzarle, oltre che da fattori macroeconomici .

 

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Storie di traduttori e traduzioni

Il mestiere di riflettere.
Storie di traduttori e traduzioni.

Racconti di:

Federica ACETO, Susanna BASSO, Rossella BERNASCONE, Emanuela BONACORSI, Rosaria CONTESTABILE, Federica D’’ALESSIO, Riccardo DURANTI, Luca FUSARI, Daniele A. GEWURZ, Giuseppe IACOBACI, Eva KAMPMANN, Chiara MARMUGI, Anna MIONI, Daniele PETRUCCIOLI, Laura PRANDINO, Anna RUSCONI, Lisa SCARPA, Denise SILVESTRI, Andrea SIROTTI, Paola VALLERGA, Isabella ZANI

A cura di Chiara Manfrinato

“Traduttore, traditore” recita un vecchio adagio.
Noi traduttori non ci sentiamo affatto traditori, però. Semmai traditi, delle volte.
Dietro buona parte dei libri che fanno bella mostra di sé nelle vetrine e sugli scaffali delle librerie ci siamo noi: noi con il nostro lavoro quotidiano, col nostro fare talvolta la guerra e talvolta l’’amore con il romanzo di turno.
Già, perché la nostra è una vita agrodolce, una vita segnata dall’’invisibilità, condizione che a volte ci sta a pennello e altre volte ci sta un po’ stretta. Bene che ci vada, siamo un nome che fa capolino da un frontespizio.
Questa è una raccolta di racconti, di storie: storie di traduzioni ma soprattutto storie di traduttori. Perché tra queste pagine, tra queste righe c’’è il nostro lavoro, c’è la nostra vita, ci siamo noi.>>

A partire da un romanzo e quindi da un’’esperienza di traduzione, alcuni tra i più brillanti e noti traduttori italiani ci raccontano storie di lavoro, di passione, ma anche -e soprattutto- di vita.