Una poesia di Lucian Blaga

 

 

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Io non calpesto il fiore delle meraviglie del mondo

e non uccido

con la mia mente i misteri che incontro

sulla mia strada,

nei fiori, negli occhi, sulle labbra o nei sepolcri.

L’altrui luce

uccide la magia dell’impenetrabile nascosto

nelle profondità del buio,

ma io,

io, con la mia luce, accresco  il segreto del mondo –

e come la luna con i suoi splendenti bianchi raggi

che non diminuisce, ma tremante

aumenta sempre più il mistero della notte.

così, anch’io arricchisco  l’oscuro orizzonte

con tremori di un santo mistero

e tutto l’incomprensibile

si trasforma in un ancora più incomprensibile

sotto il mio sguardo –

perché io amo

anche i fiori e gli occhi e le labbra e i sepolcri.

Traduzione ed empatia

Cosa ci fa esteticamente piacere in un’opera d’arte? Questa, nella filosofia dell’arte e nell’estetica, è una domanda classica. I filosofi hanno cercato di spiegare che tipo di relazione, tra i soggetti e le forme artistiche, rende comprensibile quel sentimento di rapimento e piacere che, a volte, sperimentiamo guardando una chiesa, un dipinto o una scultura.

Una delle risposte più apprezzate è stata data da filosofi e psicologi del tardo diciannovesimo secolo, quali Robert Vischer, Heinrich Wölfflin o Theodor Lipps. In breve, la loro riflessione si focalizzava sul concetto di empatia (Einfühlung) che viene descritta come un’inconscia assegnazione di una nostra personale caratteristica organica all’opera d’arte che si trova davanti a noi. Queste attribuzioni, dunque, sarebbero provate dall’osservatore che, percependo soltanto il suo proprio stato emotivo e le sue proprie facoltà fisiche, ritiene appartengano all’opera d’arte, traendo piacere da essa come se fosse piena di vita.

L’empatia fu dunque definita come la capacità di “sentirsi dentro” (Ein-fühlung) l’oggetto, di renderlo vivo mediante l’ingresso nel suo dominio fino al punto in cui la distinzione soggetto/oggetto diventa sfocata.

L’idea che possiamo sviluppare empatia con le cose, oltre che con altri esseri viventi, non è forse così strana. Noi creiamo relazioni speciali con i nostri oggetti quotidiani preferiti, che siano essi un libro, un capo d’abbigliamento o una bicicletta. Infondiamo in questi oggetti un’anima e riconosciamo in essi un valore molto più grande del suo prezzo di mercato. Diventano speciali e li trattiamo particolarmente bene. L’empatia è una questione di trasportare le nostre emozioni e sentimenti ad altre entità e di comprendere, rispettare, amare queste.

Come tutto questo viene messo in relazione con il lavoro del traduttore? Per prima cosa, non c’è alcun dubbio che l’oggetto “testo” deve essere trattato analiticamente e la stessa traduzione come un processo tecnico. Tuttavia, se il testo è visto puramente come una “cosa” inanimata, esso resterà, in un certo senso, estraneo al traduttore.

Se l’oggetto davanti a noi è un testo, possiamo guardarlo come una “cosa” inanimata e procedere a tradurlo in un’altra “cosa”. Tuttavia, la mancanza di “sentirsi dentro” il testo non permetterà al traduttore di comprenderlo nei suoi più profondi aspetti, né di provare piacere per esso come oggetto estetico. In molti casi questa capacità è interamente necessaria. Se, infatti, come afferma Walter Benjamin, c’è un linguaggio puro dietro ad ogni testo, allora questa purezza può essere provata soltanto da un movimento empatico. La vera comunicazione implica una comprensione di tutte le dimensioni del messaggio, la quale, a sua volta, include il prendersi cura del testo come fosse un essere attivo.

L’empatia è stata segnalata come una delle caratteristiche che ci differenzia dalle macchine. Questo è un altro motivo per il quale la traduzione di una macchina è diversa da quella umana. Tuttavia, questo dimostra tutto eccetto un’insormontabile crepa all’interno dei servizi di traduzione. Piuttosto, ciò evidenzia come lo sviluppo della tecnologia si fonderà asintoticamente con “l’elemento umano”. Entrambi restano necessari per raggiungere il miglior risultato possibile.

Fonte: Articolo pubblicato il 23 giugno 2014 su Multilizer Translation Blog

Chi può ottenere la cittadinanza italiana?

 

La cittadinanza italiana

Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.

I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:

• la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello “ius sanguinis”);

• l’acquisto “iure soli” (per nascita sul territorio) in alcuni casi;

• la possibilità della doppia cittadinanza;

• la manifestazione di volontà per acquisto e perdita;

Acquisto della cittadinanza

La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:

1. Cittadinanza per filiazione (“ius sanguinis”)

L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis, già presente nella previgente legislazione, come principio cardine per l’acquisto della cittadinanza mentre lo ius soli resta un’ipotesi eccezionale e residuale.

Nel dichiarare esplicitamente che anche la madre trasmette la cittadinanza, l’articolo recepisce in pieno il principio di parità tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello status civitatis.

Riconoscimento del possesso della cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato in Paesi ove vige lo ius soli.

La legge del 1912, sebbene all’art. 1 confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita già stabilito nel codice civile del 1865, all’art. 7 intese garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un’importante eccezione al principio dell’unicità della cittadinanza.

L’art. 7 della legge 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di italiano nato in uno Stato estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all’interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all’estero.

Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell’unicità di cittadinanza, anche a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre, sancito in via ordinaria dall’art. 12 della medesima legge n. 555\1912.

Le condizioni richieste per tale riconoscimento si basano perciò, da un lato sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l’avo emigrato) e, dall’altro, sulla prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell’avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).

Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana, le stesse sono state puntualmente formalizzate nella circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della legge n. 91/1992.

L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente.

La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati:

accertare che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (non ci sono limiti di generazioni); accertare che l’avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un’eventuale naturalizzazione dell’avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera; comprovare la discendenza dall’avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale. A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione; attestare che né l’istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.

Il richiedente ha l’onere di presentare l’istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.

L’istanza deve essere presentata all’Ufficio consolare nell’ambito della cui circoscrizione risiede lo straniero originario italiano.

2. Cittadinanza per nascita sul territorio italiano  (“ius soli”)

Acquista la cittadinanza italiana:

– colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini (art. 1, comma 1, lettera b legge n. 91/92);

– il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza (art. 1, comma 2 legge n. 91/92).

3. Acquisto della cittadinanza durante la minore età

Particolare attenzione è riservata dalla legge n. 91/92 all’acquisto della cittadinanza durante la minore età a seguito di:

a) riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione;

b) adozione;

c) naturalizzazione del genitore.

a) Cittadinanza per riconoscimento o per dichiarazione giudiziale della filiazione  

È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (art. 2, comma 1 legge n. 91/92).

In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volontà in tal senso, attraverso una ”elezione di cittadinanza” (art. 2, comma 2 legge n. 91/92).

In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 (Regolamento di attuazione della legge n. 91/92) la dichiarazione di elezione della cittadinanza di cui all’art. 2, comma 2 della legge deve essere corredata dei seguenti atti:

– atto di nascita (ai fini dell’esatta individuazione dell’interessato);

– atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o la maternità;

– certificato di cittadinanza del genitore.

Detti ultimi atti costituiscono il presupposto per richiedere il beneficio in esame.

E’ da osservare, infine, che la dichiarazione giudiziale di riconoscimento potrebbe essere stata effettuata all’estero: in questo caso il computo del periodo di un anno per rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve effettuarsi dalla data in cui viene reso efficace in Italia il provvedimento straniero.

b) Cittadinanza per adozione

Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana ovvero, in caso di adozione pronunciata all’estero, mediante provvedimento dell’Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile.

Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione.

c) Per naturalizzazione dei genitori

Secondo l’art. 14 della legge 91/92 “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza”.

L’acquisto interviene, quindi, avviene automaticamente alla sola condizione della convivenza e sempre che si tratti di un soggetto minorenne secondo l’ordinamento italiano.

Perché il genitore divenuto italiano possa trasmettere il nostro status civitatis al figlio, occorrono pertanto che ricorrano tre condizioni:

il rapporto di filiazione; la minore età del figlio; la convivenza con il genitore.

L’art. 12 del D.P.R. n. 572/93 ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.

4. Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge

La fattispecie, regolata dall’art. 4 della legge n. 91/92, si riferisce ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano. Per la relativa disciplina si rinvia, pertanto, al Ministero dell’Interno.

5. Cittadinanza per matrimono con cittadino/a italiano/a

L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91/92.

Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:

in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio; all’estero: tre anni dopo il matrimonio. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi; validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto; assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici; assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato); assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

La domanda di acquisto della cittadinanza, indirizzata al Ministro dell’Interno, va presentata, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare territorialmente competente utilizzando l’apposito modulo che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto. Ove il richiedente sia un cittadino extracomunitario la firma deve essere autenticata dall’Ufficio consolare che riceve la domanda.

In caso di istanza presentata all’estero, il richiedente deve allegare la seguente documentazione legalizzata e tradotta:

atto di nascita completo di tutte le generalità, ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dall’Autorità diplomatico-consolare del Paese di origine nella quale si indicano le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell’istante; certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza; certificato di residenza o documento equipollente; estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal Comune italiano presso il quale è stato iscritto o trascritto il relativo atto (non certificato o copia dell’atto di matrimonio); certificato di cittadinanza italiana del coniuge in bollo; copia del passaporto (munita di traduzione ufficiale in lingua italiana, ove il documento non contenga indicazioni redatte, oltre che nella lingua originale, anche in lingua inglese o francese), autenticata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare dello Stato che lo ha rilasciato; certificato di stato di famiglia, in bollo. Ricevuta del pagamento del contributo di 200 euro.

In base all’art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 572/93 è facoltà del Ministero dell’Interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

Si ricorda che, ai sensi della direttiva del Ministro dell’Interno del 7 marzo 2012, a partire dal 1° giugno 2012 la competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta:- al Prefetto per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia;

– al Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all’estero;

– al Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

I seguenti atti: estratto dell’atto di matrimonio, certificato di stato di famiglia, certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da ultimo dalla legge 183/2011.

Il richiedente cittadino di un Paese non aderente all’Unione Europea può essere esonerato dalla presentazione dell’estratto dell’atto di matrimonio, del certificato di stato di famiglia e del certificato di cittadinanza italiana del coniuge, qualora tali atti siano già in possesso della Rappresentanza diplomatico consolare. A tal fine è necessario che:

a. il richiedente dichiari nella domanda che l’estratto dell’atto di matrimonio, il certificato di stato di famiglia e il certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono già in possesso dell’Ufficio consolare, indicando il Comune italiano dove l’atto è stato trascritto, la data di celebrazione del matrimonio e, ove in suo possesso, gli estremi della trascrizione;

b. l’Ufficio consolare attesti che i dati riportati dall’istante nella domanda sono stati verificati e corrispondono ai suddetti atti in possesso della Sede.

Si suggerisce ad ogni buon fine di consultare il sito web della Rappresentanza competente per residenza.

6. Acquisto per residenza

L’art. 9 della legge contempla l’istituto della concessione della cittadinanza italiana mediante Decreto del Presidente della Repubblica, prevedendo modalità differenziate in considerazione di specifici requisiti degli aspiranti e graduando il periodo di residenza legale occorrente per legittimare la proposizione della relativa istanza.

In via ordinaria viene richiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno 10 anni per gli stranieri non comunitari (art. 9, lett. f), ma numerosi sono i casi per i quali il periodo di residenza occorrente è inferiore:

– 3 anni di residenza legale: per lo straniero di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati italiani per nascita o per lo straniero nato in Italia e ivi residente;

– 4 anni per il cittadino di uno Stato aderente alle Comunità Europee;

– 5 anni di residenza legale successivi all’adozione per lo straniero maggiorenne; successivi al riconoscimento dello status per l’apolide o il rifugiato politico.

Non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni (lettera c dell’art. 9).

Riferendosi ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano, si rinvia per la relativa disciplina al Ministero dell’Interno.

7. Concessione della cittadinanza per meriti speciali

Il secondo comma dell’art. 9 dispone che la cittadinanza italiana può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

L’avvio della procedura non richiede un atto di impulso del soggetto interessato, ma necessita di una proposta avanzata da enti, personalità pubbliche, associazioni ecc. che comprovino una diffusa valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all’eventuale destinatario.

La procedura prevede l’acquisto dei pareri degli Organismi di sicurezza e, per i residenti in Italia, della Prefettura del luogo di residenza.

E’ comunque necessario acquisire la dichiarazione di assenso dell’interessato all’acquisto della cittadinanza.

Anche in questa ipotesi di acquisto, il decreto presidenziale di concessione della cittadinanza italiana non ha efficacia se l’interessato, ove residente all’estero, non presti, davanti all’Ufficio Consolare competente, il giuramento di fedeltà alla Repubblica previsto dall’art. 10 della legge.

Il conseguimento del nostro status civitatis decorrerà dal giorno successivo a quello del giuramento.

8. Riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali

Legge 14 dicembre 2000, n. 379

La dichiarazione tesa a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore delle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero austro-ungarico e ai loro discendenti ai sensi della legge 379/2000 poteva essere resa entro il 20 dicembre 2010 davanti all’Ufficio consolare italiano se il richiedente risiedeva all’estero oppure davanti all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiedeva in Italia.

Le dichiarazioni presentate nei termini sono esaminate da una commissione interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. Qualora il parere sia favorevole il Ministero dell’Interno rilascia un nulla osta al riconoscimento.

I requisiti necessari per il riconoscimento della cittadinanza italiana sono:

– nascita e residenza dell’avo nei territori già appartenenti all’Impero austro-ungarico e acquisiti dall’Italia alla fine della prima guerra mondiale in attuazione del Trattato di San Germano;

– emigrazione all’estero dell’avo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 1867 e il 16 luglio 1920.

Legge 8 marzo 2006, n. 124

Prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore:

1 dei connazionali residenti dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia, che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tali territori furono ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza dei trattati di Parigi del 10 febbraio 1947, e ai loro discendenti;

2 dei connazionali residenti sino al 1977 nella zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tale territorio venne ceduto alla Repubblica Jugoslava in forza del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, e ai loro discendenti.

L’istanza va presentata all’Ufficio consolare italiano se il richiedente risiede all’estero o al Comune se risiede in Italia.

Occorre distinguere due distinte categorie di beneficiari

A. Soggetti destinatari dell’art.19 del Trattato di Pace di Parigi, in quanto già residenti nei territori ceduti nel 1947.

Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 17 bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91/92, sono allegati all’istanza di riconoscimento i seguenti documenti:

a) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;

b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

c) certificato di attuale residenza;

d) certificazione o documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10.6.1940 nei territori ceduti all’ex Repubblica Federativa Socialista Jugoslava;

e) certificazione dalla quale risulti che l’interessato alla data del 15.9.1947 – data di entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi – era cittadino italiano (oppure documentazione equipollente quale foglio matricolare, passaporto, ecc.);

f) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;

g) ogni altra utile documentazione comprovante la lingua usuale dell’interessato (ad esempio copia di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana, pagelle scolastiche, ecc.). I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art. 19 del succitato Trattato di Pace di Parigi, che intendono avvalersi dell’art.17-bis, comma 1, lett. b), allegheranno all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana i seguenti documenti:

certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f-g;

certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;

certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane;

ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane.

B. Soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’art. 3 del Trattato di Osimo, già residenti nel territorio della zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste

Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 17 bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91/92, allegheranno all’istanza di riconoscimento i seguenti documenti:

a) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;

b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

c) certificato di residenza attuale;

d) certificazione o documentazione idonea a comprovare la loro residenza e la cittadinanza italiana alla data del 3 aprile 1977 (data di entrata in vigore del Trattato di Osimo);

e) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato e ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;

f) ogni utile documentazione comprovante l’appartenenza al gruppo etnico italiano come previsto dal succitato art. 3.

I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art.3 del Trattato di Osimoallegheranno all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art.17-bis, comma 1 lett. b), i seguenti documenti:

certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f;

certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;

certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza della lingua e cultura italiane in capo ai richiedenti;

ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza della lingua e cultura italiane.

Sulle domande si esprime una commissione interministeriale istituita presso il Ministero dell’Interno il quale rilascia un nulla osta qualora il parere sia favorevole.

Perdita della cittadinanza

Il cittadino italiano può perdere la cittadinanza automaticamente ovvero per rinuncia formale.

A. Perde la cittadinanza automaticamente:

1. il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell’esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano (art. 12, comma 1 legge n. 91/92);

2. il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato (art. 12, comma 2 legge n. 91/92);

3. l’adottato in caso di revoca dell’adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 3 legge n. 91/92) .

B. Perde la cittadinanza a condizione che vi rinunci formalmente:

1. l’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, sempre che detenga o riacquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 4 legge n. 91/92);

2. il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza (art. 11 legge n. 91/92);

3. il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un’altra cittadinanza (art. 14 legge n. 91/92).

La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza è resa, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare competente. Essa deve essere corredata della seguente documentazione:- atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;

– certificato di cittadinanza italiana;

– documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;

– documentazione relativa alla residenza all’estero, ove richiesta.

Il minorenne NON perde la cittadinanza italiana se uno o entrambi i genitori la perdono o riacquistano una cittadinanza straniera.

Le donne che dopo il 1° gennaio 1948 abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera per matrimonio con cittadini stranieri o per naturalizzazione straniera del marito nato italiano NON hanno perso la cittadinanza italiana. Al fine di consentire le necessarie annotazioni a margine degli atti di stato civile, è necessario che le donne interessate (o i loro discendenti) manifestino ai competenti uffici consolari la volontà di mantenerla, mediante una dichiarazione di possesso ininterrotto.

Doppia cittadinanza

A partire dal 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 91/92) l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente (art. 11 legge n. 91/92), salvo disposizioni di accordi internazionali.

La denuncia da parte dello Stato italiano della Convenzione di Strasburgo del 1963 comporta che, a decorrere dal 4 giugno 2010, non si verifichi più la perdita automatica della cittadinanza italiana per i cittadini che si naturalizzano nei Paesi firmatari della stessa (a seguito della denuncia di Svezia, Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo, risultano attualmente firmatari l’Austria, la Danimarca, la Norvegia e i Paesi Bassi).

Riacquisto della cittadinanza

1. La disciplina del riacquisto della cittadinanza è contenuta nell’art. 13 della legge 91/92. Si segnala in particolare che il cittadino, residente all’estero, che ha perso la cittadinanza può riacquistarla ai sensi del comma 1, lettera c), previa apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa;

2. Le donne sposate con stranieri prima del 1° gennaio 1948, che – in virtù del matrimonio – abbiano acquisito automaticamente la cittadinanza del marito, hanno perso la cittadinanzaitaliana e possono riacquistarla, anche se residenti all’estero, con una dichiarazione. La dichiarazione di riacquisto della cittadinanza è resa, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare competente.

Essa deve essere corredata della seguente documentazione:

-atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;

-documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;

-documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;

-certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.

Semplificazione amministrativa

Si ricorda che alla luce degli artt. 43, comma 1, 46 e 47 del DPR 445/2000 (come novellato dalla legge 183/2011) e con i limiti di cui all’art. 3 del citato DPR, le amministrazioni pubbliche italiane sono tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni, i dati e i documenti che siano già in possesso della Pubblica Amministrazione, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Pertanto, in caso di istanze, di acquisto o di rinuncia della cittadinanza presentate da cittadini italiani, UE o extra-UE regolarmente soggiornanti in Italia gli stessi non dovranno produrre certificati riportanti informazioni o dati già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana ma dovranno semplicemente riportare nella domanda tutti gli elementi indispensabili per il reperimento di tali informazioni o dati.

Costi

A decorrere dall’8 agosto 2009, le istanze o le dichiarazioni concernenti l’elezione, l’acquisto, il riacquisto, la rinuncia o la concessione della cittadinanza italiana sono soggetti al pagamento di un contributo di 200 euro. A decorrere dall’8 luglio 2014 tutte le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne sono soggette al pagamento di un diritto per il trattamento della domanda di 300 Euro.

 

Fonte: FARNESINA – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

La traduzione e la diversità delle lingue

La parola tradurre deriva dal latinotrans” “ducere”, ossia “condurre” “al di là”. Già nel suo significato etimologico richiama un’operazione delicata e preziosa, il custodire ciò che va incontro a un cambiamento.

Lo studioso tedesco Wilhelm von Humboldt nell’opera “La diversità delle lingue“, pubblicata postuma, sosteneva che ogni lingua racchiude una particolare visione del mondo e che da quella non si può più prescindere, a maggior ragione quando ci si avvicina ad altre lingue e alle peculiari visioni della realtà che a loro volta veicolano. Non ci si spoglia della lingua materna semplicemente, come fosse un abito per indossarne uno nuovo. La lingua che apprendiamo guida il nostro sguardo su ciò che ci circonda, lo forma irreversibilmente.

Come un funambolo il traduttore fa quindi da ponte tra due mondi e nel muoversi si confronta con il rischio di cadere. Impossibile restare del tutto fedeli all’originale. A questa difficoltà oggettiva, radicata nella natura stessa delle lingue quali realtà “individuali”, complesse, autonome, se ne sovrappone un’altra soggettiva: impossibile non lasciare tracce di sé nell’opera tra-dotta.
Il poeta sa quanto profonda sia la distanza tra due termini, proprio quelli che appaiono più simili, e di questa distanza nutre la sua arte.
Come il poeta anche il traduttore si scontra ineluttabilmente con il contorno ruvido delle parole. Il lettore ne ha chiara percezione soltanto quando si imbatte in traduzioni diverse della stessa opera.

Per puro caso anni fa mi capitarono tra le mani due edizioni, lontane temporalmente e curate da traduttori differenti, della raccolta autobiografica di un autore rumeno. La prima mi folgorò alla prima lettura, spingendomi a comprare il testo ma in quella più recente, l’unica disponibile, ogni passo sembrava irriconoscibile. I ricordi descritti erano gli stessi, eppure nel confronto apparivano grigi e non risuonavano nello stesso modo. Quale delle due versioni era la più fedele? Forse la prima, suggestiva e potente? Oppure proprio la seconda si era mantenuta più vicina al testo? La traduzione è un rischio. Colui che si impegna in una simile impresa mette in gioco se stesso, la sua sensibilità e cultura. Senza questo lavoro minuzioso e invisibile nessuna opera si renderebbe accessibile a un nuovo pubblico e verrebbe meno la possibilità stessa di condividere quel patrimonio ricchissimo e stratificato nei secoli che da sempre nutre le persone al di là dei confini geografici, culturali e temporali.

Il traduttore: un ponte tra due culture

Runyang-Bridge

Quando penso al lavoro del traduttore, mi viene in mente l’immagine di un ponte che unisce le sponde di due Paesi diversi, abitati quindi da persone che parlano lingue differenti: ecco che il traduttore può essere considerato un ponte tra due culture, un professionista che trasforma l’incomprensibile fiume di parole che scorre nel testo sorgente, rendendolo comprensibile a persone che parlano la sua stessa lingua ma non quella dell’autore del testo.

Penso che il traduttore, il nostro ponte tra due “mondi” più o meno lontani, sia anche un artista della parola, una persona che di volta in volta debba trovare le parole più adatte per trasporre concetti da una lingua ad un’altra, attenendosi naturalmente al messaggio dell’autore. Questo tratto della professione è più evidente quando si lavora su testi quali una brochure di un hotel, dove il testo tradotto deve risultare “accattivante”. D’altro canto anche nell’affrontare testi tecnici ci si trova a dover rendere comprensibili determinate frasi che, se tradotte in maniera letterale, risulterebbero incomprensibili al committente. Il traduttore si trasforma a volte in prestigiatore della parola, il quale non estrae dal cilindro un candido coniglio ma piuttosto l’oscuro significato di frasi complesse.

Il traduttore freelance o meglio, il professionista della traduzione

traduttori freelance sono il perno su cui si basa il settore della traduzione. Si tratta di professionisti che operano quasi sempre dietro le quinte ma senza i quali il mondo dell’intermediazione linguistica non esisterebbe neppure.
A loro è dovuto il successo delle agenzie di traduzione e dei progetti dei loro clienti.
I principali criteri che determinano la professionalità di un traduttore sono:
> Padronanza della lingua di destinazione scritta
> Padronanza della lingua di partenza
> Conoscenza della cultura dei paesi dove si parlano le due lingue
> Titoli di studio
> Certificazioni da parte di enti riconosciuti
> Esperienza lavorativa nel settore della traduzione
> Esperienza lavorativa in altri settori
> Competenze specialistiche in uno o più settori
> Conoscenze informatiche generali
> Talento nel tradurre
> Velocità di esecuzione
> Affidabilità

Padronanza della lingua di destinazione scritta
I traduttori traducono normalmente verso la loro lingua d’origine. Il primissimo requisito è pertanto saper scrivere in modo corretto nella propria lingua. Un requisito apparentemente scontato ma che in realtà non lo è affatto. Conoscere alla perfezione le regole grammaticali, ortografiche e sintattiche, ed essere in grado di esprimersi con uno stile adeguato al contesto, non è cosa da tutti. È una prerogativa che si acquisisce con anni di studio teorico seguiti da una pratica costante nel corso del tempo.
È evidente che, nella scelta di un traduttore, la padronanza della lingua scritta è un fattore tanto più importante quanto più ci si avvicina alla traduzione editoriale o addirittura letteraria. Nella traduzione tecnica hanno sicuramente più peso abilità di tipo diverso, come la conoscenza specialistica di un determinato settore.

Padronanza della lingua di partenza
Molti credono che per poter essere traduttori basti parlare una seconda lingua. Non è affatto così. Avere un genitore straniero, aver lavorato o studiato per un breve periodo all’estero o aver vissuto anche a lungo in un contesto bilingue, sono fattori sicuramente positivi ma non sufficienti. La traduzione professionale richiede una conoscenza piena della lingua di partenza, non basta esprimersi in modo corretto a livello orale.
Come per la lingua di destinazione, è fondamentale che il traduttore ne conosca alla perfezione la grammatica, l’ortografia e la sintassi. Per raggiungere questo traguardo sono necessari anni di studio e di letture. Solo così si può arrivare a comprendere in tutta la loro finezza certe costruzioni linguistiche particolari come i giochi di parole, i sottintesi, le frasi fatte, le espressioni colloquiali, le metafore, i proverbi.

Conoscenza della cultura dei paesi dove si parlano le due lingue
L’aspetto culturale è fondamentale per tradurre e localizzare un documento o un sito internet in modo corretto. Una traduzione non è una semplice trasposizione di parole da una lingua ad un’altra. Talvolta in un documento sono presenti concetti che non hanno neppure un corrispondente nella lingua d’arrivo. In altri casi, concetti assolutamente normali ed accettati nella lingua di partenza possono risultare offensivi nella lingua di destinazione. Lo stesso dicasi per le immagini. Per evitare di fare errori grossolani traducendo, è importante conoscere a fondo la cultura, la mentalità e i costumi dei paesi dove vengono parlate le lingue oggetto della traduzione. È pertanto imprescindibile aver vissuto a lungo in tutti e due i paesi e continuare a mantenere un legame con entrambi con viaggi piuttosto frequenti.

Titoli di studio
La cultura generale è un altro aspetto importante da valutare nel curriculum di un traduttore. Avere competenze specialistiche in un settore è utilissimo ai fini della traduzione, ma è altrettanto importante possedere anche un valido background culturale costruito in ambito accademico.
Per essere un buon traduttore non è obbligatorio essere laureati, tuttavia, una laurea specialistica è sicuramente un ottimo biglietto da visita .
Altrettanto importanti, e forse ancor di più, sono i titoli di studio universitari e i master specifici del settore della traduzione, anche se non sempre sono dei validi indicatori circa la bravura e la competenza di un traduttore. Spesso, la pratica e il talento riescono a compensare efficacemente la mancanza di studi mirati.

Certificazioni da parte di enti accreditati
Spesso, i traduttori, dopo aver terminato il proprio percorso di studi, conseguono titoli, certificati e attestati di vario genere. Possedere tessere di associazioni di categoria (quali AITI e ANITI, ecc.), non dà molte indicazioni circa l’abilità di un traduttore, ma trasmette comunque un’immagine di serietà professionale. Lo stesso ragionamento vale per registrazioni presso camere di commercio, tribunali ed enti simili, così come per i certificati di esami sostenuti presso associazioni professionali o altre organizzazioni del settore.

Esperienza lavorativa nel settore della traduzione
Un traduttore esperto dà maggiori garanzie poiché ha imparato dagli errori fatti in passato ed è lecito ritenere che non li ripeterà di nuovo. Gli anni di carriera forniscono una chiara indicazione sulla fiducia ricevuta dal mercato in modo continuativo.
I traduttori poco capaci sono quasi sempre meteore, i traduttori in gamba continuano a svolgere questa professione nel corso del tempo, segnale inequivocabile della loro capacità di ottenere reddito e quindi della loro bravura.

Esperienza lavorativa in altri settori
Il traduttore ideale è una persona che ha maturato un’esperienza lavorativa in un settore specifico, ottenendo direttamente sul campo nozioni e competenze difficilmente acquisibili con studi prettamente teorici.
È evidente che aver lavorato a certi livelli in un determinato settore, non è una condizione sufficiente a fare di una persona un buon traduttore, ma chi ha intrapreso questo tipo di percorso, parte sicuramente avvantaggiato rispetto a chi ha lavorato unicamente come traduttore.

Competenze specialistiche in uno o più settori
Per eseguire una traduzione di elevata qualità è necessario conoscere in modo approfondito l’argomento trattato nel documento da tradurre e possedere un ottimo bagaglio terminologico nel settore corrispondente. I modi per acquisire tali competenze sono due: quello teorico e quello pratico. Studiando a fondo una materia è possibile raggiungere livelli di assoluta eccellenza. Tuttavia, come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, nei settori che richiedono una preparazione tecnica specifica, l’esperienza acquisita sul campo è la migliore possibile.

Conoscenze informatiche generali
Al giorno d’oggi l’informatica è fondamentale in qualsiasi settore. Anche il campo della traduzione non fa eccezione: è impensabile operare in questo settore senza gli adeguati supporti tecnologici. Per questo motivo, è richiesta la perfetta conoscenza dei principali programmi di videoscrittura, dei fogli elettronici, dei programmi di presentazione, dei database, nonché grande dimestichezza nell’utilizzo dello strumento internet.

Talento nel tradurre
Il talento non è qualcosa che si può acquisire con il tempo né tanto meno lo si può apprendere sui banchi di scuola. È una dote innata che semplicemente si ha o non si ha.
Chi è provvisto di talento lo può affinare nel corso del tempo con lo studio e con il lavoro. Al contrario, chi non ce l’ha, difficilmente potrà diventare un traduttore di successo.

Velocità di esecuzione
In un mondo che viaggia a mille all’ora, non è raro che ci vengano richieste traduzioni urgenti o urgentissime. In questi casi, per venire incontro alle esigenze dei clienti, è necessaria grande rapidità d’azione nell’organizzare il progetto da parte dell’agenzia e grande velocità nell’eseguire il lavoro da parte dei traduttori. Naturalmente, chiunque è consapevole che, riducendo i tempi standard di lavorazione, la qualità del prodotto finale si abbassa. Tuttavia, il traduttore deve fare in modo che, pur abbassandosi, rimanga comunque a un livello elevato. Per questo motivo, un’altro dei fattori che viene preso in considerazione dalle agenzie di traduzione è il mix fra rapidità di esecuzione e qualità di traduzione.

Affidabilità
L’affidabilità è sinonimo di serietà, di passione per il proprio lavoro, di puntualità nelle consegne, di qualità di traduzione, di disponibilità e flessibilità.
Un traduttore affidabile è un professionista che possiede tutte queste prerogative e non tradisce mai.
Per ovvi motivi, l’affidabilità è un parametro impossibile da valutare nel breve periodo, la si costruisce gradualmente nel tempo, traduzione dopo traduzione.

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Come ottenere la cittadinanza italiana

Con la legge 15 luglio 2009 n. 94 sono state introdotte alcune novità riguardo ai requisiti necessari per ottenere la cittadinanza italiana.

Per le richieste di concessione della cittadinanza per matrimonio di un coniuge straniero con cittadino italiano, si passa da sei mesi a due anni di residenza legale (iscrizione anagrafica) o tre anni se residente all’estero. Tale termine è ridotto ad 1 anno in presenza di figli, anche adottivi. [Vedi la circolare n. 13074 del 7 ottobre 2009].

In passato nel caso di separazione dei coniugi, il riconoscimento della cittadinanza permaneva, perché era sufficiente essere in possesso dei requisiti al momento della presentazione della domanda.  Adesso, nel caso di presentazione dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana alla Prefettura competente in cui interviene lo scioglimento del matrimonio o la separazione dei coniugi, l’istanza verrà rigettata poiché è stato stabilito che il rapporto di coniugio deve permanere fino all’adozione del provvedimento di riconoscimento da parte del Ministero dell’Interno.

Nel caso in cui vi è la separazione dei coniugi e successivamente interviene una riconciliazione tra il richiedente straniero e il coniuge italiano, bisogna redigere apposita dichiarazione nell’atto di matrimonio, e in questo caso, i termini previsti per la concessione della cittadinanza dovranno essere conteggiati ex novo a partire dalla data della riconciliazione. [Vedi la circolare n. 6415 del 17 maggio 2011].

Un’altra importante novità è che non sarà più possibile auto-certificare lo stato di famiglia, la residenza. Pertanto, il possesso dei requisiti deve essere certificato attraverso il supporto di documentazione (i certificati). Lo stesso vale anche per i cittadini comunitari.

Viene introdotto, infine, il versamento di un contributo pari a 200 € per le nuove istanze.

Ecco i documenti da allegare al modulo per la presentazione della richiesta di cittadinanza:
– estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità (per i cittadini romeni e moldavi vale il certificato di nascita apostillato e tradotto in lingua italiana da un traduttore iscritto all’Albo);
– certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza;
– titolo di soggiorno;
– atto integrale di matrimonio (per i cittadini romeni e moldavi, se non sposati con un cittadino italiano,  vale il certificato di matrimonio apostillato e tradotto in lingua italiana da un traduttore iscritto all’Albo);;
– stato di famiglia;
– certificato storico di residenza;
– certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
– certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide;
– ricevuta di versamento del contributo di € 200,00.

Spero che l’articolo sia stato esauriente. Nel caso in cui avete già inoltrato la domanda per la cittadinanza, potete consultare on line lo stato della pratica cliccando sull’immagine di qua sotto

immigrazione_consulta_stato_pratica_cittadinanza

 

 

 

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Gli errori che si fanno traducendo da una lingua all’altra

Mi permetto di riportare nel mio blog un articolo firmato da GIAN LUIGI BECCARIA e pubblicato sulla Stampa che offre tanti punti di riflessione sia al traduttore che non traduttore.

Mundane non è mondano

Traducendo da una lingua all’altra si fanno spesso degli errori per via dei cosiddetti «falsi amici», parole che si assomigliano, che hanno una stessa radice, ma vogliono dire cose diverse: lo spagnolo equipaje è il bagaglio e non un equipaggio, l’ingl. dialect non è il «dialetto», ma va tradotto con «varietà (linguistica)», così come il nostro «dialetto» non va tradotto con l’ingl. dialect, ma con vernacular. A chi tocca vivere per un po’ di tempo all’estero capita spesso di osservare queste false corrispondenze. Ricordo l’esempio di Luigi Meneghello quando nel suo libro Il dispatrio (Milano, Rizzoli 1993) citava l’aggettivo inglese mundane, che «non vuol dire “del mondo”, o “mondano” o “alla moda [del mondo]“, ma “ordinario”, “banale [come il mondo]“. Suppone una distinzione tra le cose rare, celesti, e quelle comunali, terra-terra».

Corrispondenza da una lingua all’altra di solito non hanno le locuzioni idiomatiche, quei modi di dire che vivacizzano e colorano le lingue, e sono anche difficili da apprendere. Ci può essere corrispondenza tra una lingua e l’altra, ma di solito ci sono constatiamo variazioni vistose. Noi diciamo «piove a catinelle» e gli inglesi «piove gatti e cani». E «cadere dalla padella alla brace» in romeno è «cadere dal lago nel pozzo», il nostro «avere grilli per il capo» è «avere calabroni in capo», «cavare il sangue da una rapa» è «cavare acqua dalla pietra secca», mentre «prendere due piccioni con una fava» è, ancora in romeno, «prendere due lepri con un colpo (di fucile)».

Ci sono poi i modi di dire appartenenti all’italiano colloquiale-basso, di origine dialettale-regionale, che non sono traducibili alla lettera in altra lingua: andare in vacca «impigrirsi» o «andare a male» e simili, viene dalla bachicoltura, dove le vacche sono quei bachi da seta che non arrivano a fare il bozzolo, perché si ammalano, si afflosciano, marciscono. Non trovi il corrispondente naturalmente in altre lingue.

La spiegazione dei modi di dire è quasi sempre un rompicapo. Se dico facciamoci una croce, nel senso di «non pensiamoci, non occupiamocene più», si potrebbe pensare alla croce che, per concludere un affare, per risolvere una questione, apponeva su un atto notarile chi non sapeva scrivere. Ma il significato dell’espressione è anche «lasciare per sempre una cosa, abbandonarla, promettere che non la si farà più, non volerne più sapere». Quindi potrebbe benissimo evocare il segno della croce che cancella, che annulla, o magari al gesto della croce cristiana quale segno della morte. Chissà!

(fonte: Tuttolibri, in edicola sabato 10 settembre)

L’Apostille

Dato il numero di rilevante di richieste di apposizione dell’Apostille su documenti che non sono stati rilasciati da un’autorità italiana ma estera, ho deciso di inserire un articolo di chiarimenti trovato sul sito del Ministero degli Affari Esteri inoltre, per rendere ancora più chiaro di cosa si tratto, rimando alla pagina del mio sito dove potete anche visualizzare alcuni esempi di Apostille: http://www.copilau.com/apostille_esempi.html

“Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un’altra formalità: l’apposizione della “postilla” (o apostille).
Pertanto, una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato – e indicata per ciascun Paese nell’atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) – per ottenere l’apposizione dell’apostille sul documento. Così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia.
I Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell’Aja sono:

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Bielorussia, Belgio, Belize, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei-Darussalam, Bulgaria, Capo Verde, Cina (Hong Kong), Cina (Macao), Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Corea del Sud, Danimarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Honduras, India, Irlanda, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Italia, Kazakhstan, Kirghizistan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Namibia, Nuova Zelanda, Niue, Norvegia, Oman, Panama, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Domenicana, Romania, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome e Principe, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraine, Ungheria, USA, Vanuatu, Venezuela

L’elenco delle autorità competenti all’apposizione dell’apostille per ciascuno dei sopra indicati Stati è disponibile sul sito della Conferenza de l’Aja di diritto internazionale privato: http://www.hcch.net/.”

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Aprire un’azienda in Romania

Prima di aprire una società in Romania, bisogna conoscere alcune cose:

  • Gli stranieri, per fare affari in Romania, possono solamente partecipare al capitale di società, quindi niente Ditte Individuali (qui si chiamano Persone Fisiche Autorizzate).
  • Lo straniero, sia esso persona fisica che giuridica, può detenere anche tutto il capitale della società romena, non esiste l’obbligo di avere soci romeni.
  • Considerato che le SA (Società per Azioni) si fanno solo per le ex industrie di stato e portano a certe complicazioni, parleremo della costituzione di una SRL (Società a Responsabilità Limitata), abbastanza simili alle nostre.
  • In Romania, i cittadini dell’Unione Europea entrano e fanno affari con la Carta d’Identità, documento emesso da uno stato membro e riconosciuto dal Governo Romeno. Diffidate di chi insiste con il Passaporto.

Fase di start-up:

  • Scelta della sede:
    Secondo la legge romena, la sede della società deve essere in un’unità abitativa. Per unità abitativa si intende un appartamento/ufficio/spazio commerciale con un indirizzo univoco. In quell’unità non potranno poi esserci più di una società, a meno che le società che risiedono in una stessa locazione non abbiano almeno un socio in comune. Questo esclude la domiciliazione presso lo studio del commercialista. Esiste un’unica eccezzione a questa legge: durante i primo 12 mesi di vita della società, questa potrà avere sede presso lo studio di un avvocato che operi in Romania.
    Consiglio quindi di fare attenzione a chiunque vi proponga una formula con la domiciliazione compresa: si tratta sempre di un subaffitto di un appartamento, spesso situato in zone poco agibili (per abbassare i costi)
    Scelta e prenotazione della denominazione:
  • Non si tratta sempre di una semplice formalità: il nome della società deve essere univoco (almeno in ogni judet, o provincia), per cui spesso è difficile trovare un nome non ancora registrato. L’ufficio della Camera di Commercio fornisce, comunque, l’elenco dei nomi che possono essere messi dopo quello prescelto, per renderlo unico (com, impex, prod, etc…).


    Importante: la denominazione seguita dalla parola “Romania” può essere adottata solo da quelle aziende straniere che aprono una filiale in Romania. Una volta preparata una lista di almeno tre denominazioni, ci si reca alla Camera di Commercio (o anche all’Ufficio del Registro del Commercio), dove si effettua la prenotazione del nome. Sarà infatti con questo nome, e con l’attestazione dell’avvenuta prenotazione, che si intitoleranno tutti gli atti (Atto Costitutivo, Contratto di affitto per la domiciliazione, conti bancari etc…). La prenotazione dura 60 giorni, tempo più che sufficiente ad aprire la società.


  • Analisi dei codici di attività:
    La legislazione romena impone la definizione, nell’Atto di Costituzione, dell’attività principale e di quelle secondarie.
    E’ molto importante definire quella principale, soprattutto per quelli che saranno i rapporti con le banche: avere un codice di attività principale “Agenzia immobiliare”, per esempio, significa essere visti dalle banche come provvisori ed inaffidabile. Per un istituto di credito, poi, il cambio del codice principale equivale alla costituzione di una nuova società.
    Molto importante, poi, la scelta dei codici da parte di chi intende chiedere finanziamenti agevolati dai Fondi Strutturali Europei: prima di decidere, sarà, in questo caso, meglio leggere la normativa sui Fondi che si desidera chiedere.
    Tutte le attività che sono possibili svolgere legalmente in Romania, sono codificate da una normativa governativa denominata CAEN. E’ abbastanza facile trovare l’elenco dei codici CAEN su internet, a patto di conoscere il romeno altrimenti, si può consultare ATECO i cui codici corrispondono a quelli romeni in quanto paesi della CEE.
    I codici d’attività secondari, invece, sono liberi: praticamente si cerca di metterli tutti, esclusi quelli riservati alla pubblica amministrazione o che necessitano di autorizzazione (banche, assicurazioni, istituti di vigilanza, scuole…)
  • L’Atto Costitutivo
    L’Atto Costitutivo, come per le società italiane, è quell’atto con cui si costituisce materialmente la compagnia, definendone gli scopi, i soci e le modalità d’amministrazione.


    Attenzione!: con poche eccezioni, l’attuale normativa consente di autentificare l’Atto Costitutivo di società tra persone presso un avvocato che ne certifichi la data. Diffidate pertanto di chi vi porta da un notaio senza un motivo reale.

    Per chi non ha dimestichezza con la lingua, l’Atto Costitutivo può essere tradotto in lingua romena da un traduttore autorizzato e asseverato (giurato) al Tribunale di zona .

    Attenzione!: alcuni consulenti, notai ed avvocati operanti in Romania, ancora non si sono aggiornati alla normativa entrata in vigore con l’adesione alla Comunità Europea, per cui chiedono ancora il Casellario penale italiano; in realtà è sufficiente una dichiarazione, sotto propria responsabilità, resa e firmata al momento della stipula dell’Atto Costitutivo, che attesti che non siate stati condannati per reati penali che portino all’interdizione dall’effettuare attività commerciali.


    Sia che abbiate scelto la strada dell’avvocato che quella del notaio, se non avete un documento che attesti che conoscete la lingua romena (ma spesso basta parlare correttamente con il notaio, per attestare la vostra padronanza della lingua), tutti gli atti che firmerete dovranno essere in due copie: una in italiano ed una in romeno, preparate da un traduttore autorizzato, che apporrà il proprio timbro.

  • Il contratto d’affitto:
    Per chi non ha la fortuna di potersi comperare un appartamento, l’unica soluzione per domiciliare una società, è quella di affittarne uno.


    Attenzione!: Una volta scelta la zona e la tipologia che più si adattano alle vostre tasche, il primo passo da fare sarà quello di verificare, all’amministrazione finanziaria, che non esista già una società registrata a quell’indirizzo. Siccome in Romania è molto più conveniente “lasciar morire” un’azienda piuttosto che adempiere alle costose formalità di liquidazione, spesso le società che non vanno bene vengono “abbandonate”: si smette di trasmettere la dichiarazione annuale dei redditi al Registro del Commercio e, dopo un paio d’anni, un giudice dichiarerà la società liquidata. Ma nel caso in cui tale società avesse un debito, anche piccolo, con la pubblica amministrazione, allora la cancellazione rimarrebbe in sospeso.


    Visto che non penso che qualcuno sia interessato a sborsare tre mesi di anticipo ed uno di garanzia per poi dover rincorrere amministratori e fare la spola agli sportelli pubblici, conviene sincerarci in anticipo che l’appartamento sia libero da questo tipo di problema.


    Attenzione!: per poter registrare presso il Registro del Commercio la vostra sede, se questa si trova in un condominio, dovrete ottenere l’approvazione scritta sia dell’Associazione dei Proprietari (di cui parlerò più avanti), sia dei vostri futuri vicini, ossia degli occupanti degli appartamenti sopra, sotto, a destra ed a sinistra del vostro.


    Stipulato il contratto d’affitto, bisogna andare all’Ufficio dell’Amministrazione Finanziaria del settore cui appartiene la sede (Bucarest, per esempio, è suddivisa in sei settori, disposti a spicchio, ognuno con il proprio ufficio), insieme al proprietario, pagare una piccola tassa e registrare l’atto.

  • Il Capitale Sociale:
    Il capitale sociale minimo per aprire una Srl in Romania è di 200 Ron (al cambio medio, circa 60 Euro).

    Attenzione!: molti consulenti spingono, senza nessun interesse da parte loro, a sottoscrivere capitali superiori al minimo. Questo può avere un senso se l’azienda si deve garantire nei confronti dei fornitori o delle banche ma, in questo caso, il capitale deve essere di una certa importanza: non vedo differenza, verso una banca, tra un capitale di 60 euro ed uno di 200…

    Il capitale sociale va versato, prima della costituzione della società, in un conto aperto al nome che abbiamo riservato al Registro del Commercio, presso una qualsiasi banca romena. In generale, per usanza, si apre presso il CEC (la banca di stato romena), banca che poi vi darà un sacco di grattacapi burocratici. Il conto può essere di solo deposito del capitale sociale oppure misto, deposito/corrente.
    In ogni caso, chi lo desiderasse potrà ritirare i soldi versati in conto capitale sociale, dopo 60 giorni dalla costituzione della società.
  • Il Registro del Commercio:
    A questo punto, avrete pronti tutti i documenti: l’Atto Costitutivo, le fotocopie dei Documenti d’Identità dei soci, il Contratto d’Affitto della sede, la prenotazione dellaDenominazione dell’azienda e la ricevuta di versamento del Capitale Sociale.
    Con tutti questi documenti, vi dovrete recare all’Ufficio del Registro del Commercio del vostro Judet o Settore. Qui, vi farete consegnare il modulo per l’immatricolazione di una nuova società e lo compilerete. Fatto questo, vi metterete in coda ad uno dei tanti uffici che si occupano delle nuove società: qui un impiegato molto disponibile vi aiuterà nelle formalità e vi manderà a versare alla cassa centrale le tasse d’immatricolazione, qualche decina di euro.

  • Ritiro degli atti:
    A questo punto, alla data indicata da’ufficio, non vi resta che ritirare il vostro Certificato d’Immatricolazione, da conservare attentamente poiché lo dovrete esibire spesso.Con il certificato, la prima cosa che farete sarà quella di recarvi in un negozio specializzato dove vi farete fare tre timbri: uno grande per l’ufficio, uno portatile per voi ed uno con scritto “contabilitate” per permettere a chi vi tiene la contabilità di presentare gli atti alla pubblica amministrazione).

    Bisogna infatti sapere che, in Romania, il timbro è più importante della firma. Senza timbro i documenti (siano anche solo lettere) non hanno effetto giuridico e, soprattutto in banca, vi verrà chiesto in ogni occasione.

    Questa comunque non vuole essere una guida “fai da te” per aprire da soli una società in Romania. Per farlo, infatti, sono necessarie conoscenze, linguistiche, legali e degli usi e costumi romeni che solo chi lavora in Romania da anni possiede.
    Se volete aprire una società in questo paese senza avere sorprese, il consiglio è quello di rivolgersi a dei professionisti di provata capacità.
    L’Associazione Imprenditori Italiani in Romania (AIIR) ha, come scopo statutario principale, quello di aiutare, appunto, chi si avvicina a questo mercato a scegliere i professionisti più adatti alle proprie esigenze.
    Per prendere contatto con l’Associazione, visitate il sito www.aiir.ro
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